Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1691 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 163, presso lo studio dell’avvocato ASTA GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIMINELLI SALVATORE ANTONIO

giusta procura speciale del Dott. Notaio ADRIANA PERROTTA in CASSANO

ALLO IONIO 5/11/2009, rep. n. 20911;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI SPA (già INTESABCI GESTIONE CREDITI S.P.A.)

in persona dell’Avvocato D.R. suo rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAVENNA 11, presso lo studio

dell’avvocato LAURO GROTTO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FILOMIA CONCETTA LUCIA giusta delega a margine del

controricorso;

– controcorrente –

e contro

BANCA CARIME SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 418/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 06/10/2003, depositata il

13/08/2004, R.G.N. 934/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato SALVATORE CIMINELLI;

udito l’Avvocato MASSIMO GUADAGNO per delega dell’Avvocato CONCETTA

LUCIA FILOMIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la inammissibilità e il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.11.1999 A.V. esponeva:

di aver promosso, con atto di citazione del 14.2.1998, un giudizio contro la Carical Banca Carime s.p.a., per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente bancario intrattenuto con la predetta banca o la risoluzione dello stesso per inadempimento della controparte, nonchè per sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato con la medesima Banca in data (OMISSIS).

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e chiedendone l’integrale rigetto.

In data 2.9.1998, la Banca Carime provvedeva ad effettuare pignoramento immobiliare sui beni ipotecati a garanzia dei mutui, depositando anche l’istanza di vendita, mentre il ricorrente, con atto di citazione del 20.5.1999 aveva promosso un ulteriore giudizio contro la stessa, chiedendo la nullità di diverse clausole contrattuali.

Assumeva l’ A. che i contratti di mutuo non erano stati stipulati per creare nuova disponibilità in suo favore, ma per ridurre o estinguere la precedente esposizione debitoria nei riguardi del mutuante e precisava che l’atto di citazione notificato in precedenza era fondato su tali presupposti, mirando ad ottenere la declaratoria di simulazione dei contratti di mutuo.

In particolare, deduceva l’ A. che le somme relative a tali contratti non erano mai state erogate dalla banca che aveva ottenuto una garanzia ipotecaria a favore delle proprie pretese. Precisava inoltre l’attuale ricorrente che l’atto di citazione di cui sopra era altresì finalizzato ad ottenere una declaratoria di nullità dei predetti contratti per frode alla legge. Deduceva infine che nella procedura esecutiva la Banca Carime aveva ritirato il titolo esecutivo, poi utilizzato da altro soggetto in procedura di espropriazione presso terzi intrapresa di fronte al Tribunale di Catanzaro.

Tutto quanto sopra premesso, l’ A. chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’estinzione della procedura n. (OMISSIS) e che il pignoramento venisse annullato e dichiarato inefficace. In subordine faceva istanza per la sospensione del processo esecutivo.

Si costituiva ex art 111 c.p.c. Intesa – Gestione Crediti chiedendo il rigetto dell’opposizione e contestando gli assunti avversari.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 9 agosto 2001, rigettava la domanda e condannava l’opponente al pagamento, in favore della s.p.a. Intesa Gestione Crediti, delle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello A.V. il quale lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto la validità ed efficacia del contratto di mutuo, mentre in realtà tutti gli elementi acquisiti agli atti di causa ne comprovavano la simulazione; l’appellante deduceva altresì che il Tribunale di Castrovillari aveva violato il combinato disposto degli artt. 1418, 1343 e 1344 c.c. e che, pertanto il contratto avrebbe dovuto esser dichiarato nullo per illiceità della causa e per frode alla legge.

Ciò premesso, citava in giudizio, avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, la Banca Carime s.p.a. e la Intesa Gestione Crediti s.p.a..

Con comparsa depositata il 16.12.2000, si costituiva la INTESA BCI Gestione Crediti s.p.a. (già Intesa Gestione Crediti s.p.a.), la quale eccepiva, in via Preliminare l’inammissibilità della impugnazione per decorso del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.; la inammissibilità del gravame, per intervenuta decadenza anche sotto il profilo della nullità di notifica dell’atto di impugnazione alla Banca Carime. Quanto al merito, evidenziava la infondatezza del gravame, del quale chiedeva, in via subordinata, il rigetto con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.

La Banca Carime restava contumace.

La corte d’appello di Catanzaro dichiarava la contumacia della Banca Carime s.p.a.; dichiarava l’appello inammissibile perchè qualificata l’azione proposta come opposizione all’esecuzione – riteneva l’appello stesso proposto oltre il termine annuale confutato senza tener conto della sospensione dei termini per periodo feriale, inapplicabili alla specie.

Condannava A.V. al pagamento delle spese processuali in favore di Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a..

Proponeva ricorso per Cassazione A.V..

Resisteva con controricorso Intesa Gestione Crediti s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi del ricorso A.V. rispettivamente denuncia:

1) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 710 DEL 1969, ARTT. 1 E 3 E DEGLI ARTT. 183, 189 E 190 C.P.C.. MOTIVAZIONE ILLOGICA E INCONGRUA PER TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO”;

2) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 474 E 615 C.P.C. VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C.”;

3) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 77 C.P.C.”.

Sostiene parte ricorrente che il Giudice di Appello ha falsamente applicato la legge, quando non ha assoggettato l’intero procedimento alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, essendo state proposte due domande tra loro intimamente connesse (la dichiarazione di nullità del titolo esecutivo e l’opposizione all’espropriazione immobiliare).

La tesi è infondata. In senso contrario si deve infatti osservare, con l’impugnata sentenza, che la dedotta nullità del contratto di mutuo costituiva altra causa petendi e non ulteriore domanda connessa in quanto il petitum era unicamente costituito dalla insussistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata.

Si deve altresì osservare che le questioni relative alla nullità del titolo esecutivo attengono al merito della pretesa creditoria, oggetto di altro giudizio davanti al Tribunale di Castrovillari e che non possono trovare ingresso nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c..

In sintesi la Corte d’Appello, alla quale spetta la qualificazione del giudizio, ha valutato lo stesso come opposizione all’esecuzione, escludendo la presenza di una domanda di merito.

Per tale ragione, e considerato che ai procedimenti di opposizione all’esecuzione non si applica la sospensione dei termini feriali, deve ritenersi che anche il presente ricorso sia stato notificato oltre i termini di legge: la sentenza d’appello è stata infatti depositata il 13.8.2004 mentre il ricorso è stato notificato al procuratore domiciliatario di Intesa Gestione Crediti s.p.a. il 27.9.2005 e ricevuto l’1.10.2005.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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