Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1691 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 26/01/2021), n.1691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22986-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico,

38 presso lo studio legale dell’avv. Marco Lanzilao, che lo

rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4965/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata

il 4/6/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. O.J., cittadino (OMISSIS) nato e cresciuto a (OMISSIS) nell'(OMISSIS), ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale di Caserta, competente per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Napoli di riconoscere la protezione internazionale, e, in subordine, quella umanitaria;

– a sostegno delle domande il ricorrente ha dichiarato di avere perso il padre nel (OMISSIS), di non sapere dove si trovi la madre e di aver lasciato la (OMISSIS) nel 2016 per motivi familiari, a causa cioè delle minacce rivolte a lui ed al fratello dallo zio paterno, il quale voleva gli fossero consegnati i documenti attestanti la proprietà dei terreni e della casa lasciata dal padre; le minacce erano state rivolte dallo zio insieme a ragazzi armati che avevano intimato loro di consegnarli entro ventiquattro ore altrimenti li avrebbero uccisi;

– il tribunale di Napoli ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente ed escluso che in essa fossero ravvisabili i requisiti per l’accoglimento delle domande di protezione;

– la cassazione del provvedimento è chiesta dal richiedente asilo con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a un motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.;

– assume il ricorrente che il tribunale si sarebbe limitato a sostenere che il richiedente non ha allegato sufficienti elementi da cui poter determinare uno stato di vulnerabilità senza però effettuare un’indagine sulla condizione della (OMISSIS);

– il motivo è inammissibile;

– sebbene appaia corretto il richiamo effettuato dal ricorrente al dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, anche con riferimento alla protezione umanitaria (cfr. Cass. 7985/2020; id. 14548/2020), il tribunale ha precisato “decidendo per il diniego” che non risulta allegata una specifica condizione di vulnerabilità personale, nè è in proposito rilevante ex sè il transito in Libia, non essendo state riconnesse ad esso specifiche conseguenze sul piano della compromissione dei diritti fondamentali;

– a fronte di ciò, il ricorso odierno non fornisce elementi chiarificativi sul denunciato vizio e si limita a ribadire, sulla scorta di rapporti internazionali, che le condizioni sociopolitiche della (OMISSIS) non sono rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona;

– tali deduzioni, tuttavia, non possono essere isolatamente valutate;

-il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto, infatti, ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza; nell’ambito di detta valutazione comparativa si deve tenere conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine e procedere a verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale (cfr. Cass. 16119/2020);

-in realtà, una simile condizione, anche alla luce della non specificamente indicata integrazione sociale e lavorativa nel paese di accoglienza, non risulta accertata e, pertanto, la censura appare inammissibile in quanto basata su di una quaestio facti nuova;

-atteso l’esito del motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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