Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1691 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1691 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 24580-2011 proposto da:
NAPOLITANO SABINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE INCANNO’, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO SCAMARCIO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO
2017
894

CONTROLLI DI BARLETTA ANDRIA TRANI, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2/2010 della COMM.TRIB.REG. dtX4,-

Data pubblicazione: 24/01/2018

depositata il 12/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ricorso.

LUISA DE RENZIS, che ha chiesto l’accoglimento del

Rilevato che Sabino Napolitano, medico pediatra convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale, propone ricorso per cassazione, sulla
base di due motivi, avverso la sentenza, depositata il 12 luglio 2010,
con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, in
accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha rigettato il
ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi
che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
che il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
considerato che con i due motivi di ricorso, con i quali si deduce – in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. – violazione
dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del principio di diritto
affermato dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale,
nonché vizio di motivazione – in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 4), cod. proc. civ. -, il contribuente censura la sentenza impugnata
per avere la C.T.R. ritenuto la sussistenza del requisito dell’autonoma
organizzazione per il sol fatto che il professionista si avvalesse
dell’apporto di una segretaria, retribuita quale lavoratrice dipendente;
che il ricorso è fondato, posto che la pronuncia gravata si pone in
contrasto con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni Unite
(sent. n. 9451 del 2016), secondo cui in tema di imposta regionale
sulle attività produttive, il presupposto della autonoma organizzazione
richiesto dall’art. 2 d.leg. n. 446 del 1997 non ricorre quando il
contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni
strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio
dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un
collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente
esecutive;
che, in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
cassata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo
del contribuente;
3

sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2003 al 2006;

che le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le
parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 17/05/2017.
Il Presidente

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia

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