Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16909 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16909 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 14267-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – 09633951000, in persona del
suo procuratore, nella duplice qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA ed in proprio quale beneficiari 2 del ramo di
azienda dell’ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI N. 5, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

IACOME,TTA FRANCESCO;

Data pubblicazione: 24/07/2014

-intimato avverso la sentenza n. 17/2012 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata 1’11/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

AMEN D O LA;
udito l’Avvocato Federica Manzi (delega orale) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Crotone con sentenza in data 11 gennaio 2012, ha
rigettato l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro, che aveva accolto la
domanda di Francesco lacometta, intesa ad ottenere il risarcimento del
danno conseguito a una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione di energia elettrica, inadempimenti che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi
aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato nel fatto che
con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,
quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato;
che, in particolare, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità
di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli obblighi di
informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel

Ric. 2012 n. 14267 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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dell’il /06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

6, comma 4, della delibera dell’AEEG n. 200 del 1999, assumendosi
che tale deliberazione e, segnatamente, il menzionato art 6, comma 4,
della stessa, non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di tale fonte attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
In ogni caso erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art.
1339 cit., nonostante fosse prevista dall’art. 2 comma 20 lett. c) della
legge n. 481/1995 una sanzione a carico dell’esercente diversa dalla
sostituzione o dall’invalidità della clausola difforme e nonostante
l’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma 4, a porre un ipotetico
precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in
che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 1339 cod. civ. ,
posto che tale norma non troverebbe applicazione laddove la legge
preveda, per la violazione di un precetto, specifiche sanzioni diverse
dalla invalidità e dalla sostituzione automatica della clausola difforme.
1. 1 due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché, sotto vari
profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità dell’art. 6,
comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia integrativa del
contratto.
Ric. 2012 n. 14267 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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applicazione degli ara. 1339, 1175 e 1374 cod. civ., in relazione all’art.

1.1.

11 Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi

normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comrna 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse patti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia. diretta non la
consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
1.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella

richiamata sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può
farsi rinvio — la previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6,
Ric. 2012 n. 14267 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere

comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente
come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una’ clausola di
contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa
Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua

perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., che dell’art. 1374 cod. civ.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza va cassata.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna parte intimata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi curo 600,00 (di
Ric, 2012 n. 14267 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di

cui euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali e accessori come per
legge.

Roma 11 giugno 2014

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