Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16909 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12899/2006 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIA 1716-A INT 7, presso lo studio dell’avvocato FERRO

GREGORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPANEDDA Giorgio con

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale Dott. C.I., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI Giordano Tommaso, che lo rappresenta e difende

con delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 593/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Distaccata di SASSARI, emessa il 7/10/2005; depositata il

29/11/2 005; R.G.N. 240/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato LANZILLO ANGELO (per delega Avvocato SPANEDDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) S.M. mentre passeggiava lungo il (OMISSIS) era investita dalla autovettura Renault condotta da B.A., riportando lesioni. Con citazione del mese di aprile 1987 la S. conveniva dinanzi al Tribunale di Sassari il B. e la assicuratrice La Previdente e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni. Si costituivano separatamente le parti convenute contestando il fondamento delle pretese.

2. Con sentenza del 14 gennaio 2003 il tribunale accertava il concorso di colpa della giovane nella misura del 40% e considerando lo acconto versato dallo assicuratore, accertava che nulla era ulteriormente dovuto e compensava tra le parti le spese di lite.

3. La decisione era appellata dalla S. che ne chiedeva la riforma; resisteva la Milano assicurazioni avente causa dalla La Prudente, restava contumace il B..

4. La Corte di appello di Sassari con sentenza del 24 novembre 2005 rigettava lo appello e compensava le spese tra le parti costituite.

5. Contro la decisione ricorre la S. con unico articolato motivo, resiste la assicuratrice con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine alla censura dedotta.

Nello UNICO motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 61, 62, 191, 194, 345 e 356 c.p.c., ed il vizio della motivazione su punti decisivi, nella parte in cui non risulta ammessa la rinnovazione della CTU di ufficio.

In particolare si contesta la limitazione del danno, fatta dal CTU di ufficio e condivisa dai giudici di merito al solo trauma cranio encefalico, per la ragione che dallo unico fatto dannoso derivarono anche lesioni a livello neurologico, odontoiatrico ed alla stessa colonna vertebrale come documentato medicalmente. Tali ulteriori lesioni, si sostiene nel corpo argomentativi, sono causalisticamente collegate al fatto dello investimento come ricostruito in maggior dettaglio – da ff. 7 a 17 del ricorso.

In senso contrario si osserva come le censure proposte, sia per la dinamica che per i danni consequenziali lesivi della integrità psicofisica della S., non sono idonee ad invalidare la congrua motivazione data dalla Corte di appello, che ha ricostruito la dinamica dello incidente ed ha condiviso le considerazioni del consulente medico legale che ha delimitato il quadro lesivo al tempo del fatto, senza poter considerare i pur rilevanti elementi di una documentazione media successiva ma non riferibile eziologicamente allo incidente ed alla caduta della ragazza.

Non sussiste pertanto la violazione delle norme processuali e sostanziali invocate e la rinnovazione della consulenza, pur chiesta, non appariva necessaria in relazione alla documentazione acquisita e valutata.

Consegue il rigetto del ricorso; sussistono tuttavia t in relazione alle peculiarità e difficoltà del caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA