Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16909 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2251-2020 proposlo da:
E.E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO
23, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sezione di
Latina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/10/2019
R.G.N. 20361/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. il Tribunale di Roma, ha respinto il ricorso proposto da E.E.E., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (sussidiaria e umanitaria);
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.E.E. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce apparenza di motivazione censurando il decreto impugnato per avere posto a fondamento del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) un articolo collegato alla vicenda narrata relativa al Villaggio di Arougba che assume non contrastare con quanto narrato dal ricorrente;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e artt. 14 e sg. censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria;
3. il ricorso è inammissibile in quanto presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;
4. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura; il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato (Cass. n. 20075/2020);
3. l’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva sicchè non occorre provvedere sulle spese del giudizio;
4. poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 09/12/2019 n. 32008).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del procuratore dencorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021