Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16909 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9836/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA JACOPUCCI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO CAPUNZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1701/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.I. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dei Lazio n. 1701/09/2015, depositata in data 20/3/2015, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di alcuni avvisi di rettifica e liquidazione di maggiore imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute, in ragione del vincolo di solidarietà tra venditore ed acquirente, in relazione a cessioni immobiliari effettuate, nell’anno 2006, dalla contribuente, soggetto privato venditore, in favore di distinte società immobiliari, avendo l’Ufficio ritenuto non operante l’aliquota agevolata prevista dall’art. 1, comma 1, 6^ periodo della tariffa allegata al T.U.R., trattandosi di operazioni “non esenti da IVA” ma “fuori campo IVA”, essendo, per l’appunto, il venditore un soggetto privato, – è stata confermata, ma con diversa motivazione, la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, pur essendo errata la motivazione dei giudici di prime cure (in punto di operatività del regime agevolato previsto esclusivamente in ipotesi di cessione immobiliare effettuata dal venditore “nell’ambito di esercizio di un’attività di impresa, arte o professione” e non quale soggetto privato), l’Amministrazione finanziaria era decaduta dalla potestà accertatrice, essendo stati notificati gli avvisi impugnati nei 2009, a fronte di atti registrati nel 2006, oltre dunque il termine biennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, decorrente dal pagamento dell’imposta.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, commi 1 bis e 2.

2. Preliminarmente, è infondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di mutatio del thema decidendum (e della motivazione degli atti impositivi), considerato che, come riportato nella decisione impugnata, la stessa contribuente, in sede di controdeduzioni in appello, aveva sostenuto (al fine di negare la ricorrenza del vincolo di solidarietà tra venditrice ed acquirente), che “l’imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile ad una delle parti, è a carico esclusivo di questa” e la C.T.R. ha condiviso tale qualificazione (“va infatti considerato che il recupero a tassazione riguarda un’imposta da definirsi complementare, perchè liquidata a seguito di diniego di una agevolazione fiscale”).

In ogni caso, la motivazione degli avvisi di liquidazione non contiene una qualifica dell’imposta irrogata come “imposta proporzionale”, limitandosi l’Ufficio a chiarire che, non essendo applicabile l’aliquota agevolata, trattandosi di vendita posta in essere da una “persona fisica”, tornavano “ad essere applicabili le imposte proporzionali di registro nella misura del 7%, ipotecaria del 2% e catastale dell’1%”.

La qualifica discende dalla legge. Nella specie; non vertendosi in ipotesi di decadenza del contribuente dall’agevolazione ma di insussistenza ab origine dei presupposti soggettivi dell’agevolazione (in capo alla venditrice), e quindi di errore rilevato dall’Ufficio attraverso il diretto riscontro del contenuto dell’atto (cfr. Cass. 1384772011: “Non è applicabile l’aliquota di imposta di registro agevolata per i trasferimenti di fabbricati e porzioni di fabbricati che, seppur effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della propria attività la rivendita di beni immobili, e che dichiarino nell’atto l’intenzione di rivenderli entro tre anni, siano posti in essere da soggetti privati. Perchè operi il beneficio, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dell’1% e dei tributi ipotecario e catastale in misura fissa, è, difatti, necessario, che il cedente ponga in atto il trasferimento nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione…. L’agevolazione non opera se la vendita alla società immobiliare è effettuata da parte di un soggetto privato, essendo l’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto e non esente”), l’imposta resta principale.

3. La censura è fondata.

L’art. 76 del T.U.R. (D.P.R. n. 131 del 1986), comma 2, prescrive che l’Imposta sugli atti soggetti a registrazione, salvo quanto disposto nel comma 1 bis, “deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la c’enuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta complementare…; c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta suppletiva”.

Questa Corte ha chiarito (Cass. S.U. 1196/2000) che “l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74, comma 2 (corrispondente del successivo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2), a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione”.

La sentenza della C.T.R., avendo ritenuto, invece, operante il temine biennale di cui all’art. 76, comma 1 bis del T.U.R. (che opera in relazione ad accertamento di maggior valore di immobili o aziende oggetto di atti portati alla registrazione ai sensi dell’art. 52, comma 1 TUR, vale a dire di rettifica per valore venale superiore al valore dichiarato o ai corrispettivo pattuito), è contraria ai suddetti principi di diritto.

Nella specie, decorrendo il termine triennale dalla registrazione degli atti compravendita (avvenuta nel 2006), la notifica degli avvisi, nel gennaio 2009, era tempestiva.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alfa C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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