Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16909 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16909 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9923-2011 proposto da:
TERRE DEGLI SVEVI SRL 01371150762 (di seguito anche Terre
degli Svevi o Società contribuente) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo
studio dell’avvocato RUSSO ANDREA, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale per atto notaio Filvio Bidello di Verona, in data
29.3.2011, n. rep. 103421, che viene allegata in atti;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 05/07/2013

- controricorrente verso la sentenza n. 198/3/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 17.6.2010, depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

SALVATORE

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Russo che si riporta agli
scritti
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 09923 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9923/11
Ricorrente: società Terre degli Svevi srl.
Controricorrente: agenzia entrate
Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,
Ordinanza
Svolgimento del processo
1. La società Terre degli Svevi srl. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata n. 198/03/10, depositata
il 14 ottobre 2010, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia
delle entrate e rigettato quello incidentale della medesima contro
l’opposizione inerente
la decisione di quella provinciale,
all’avviso di accertamento relativo all’Irpeg, Irap ed Iva per il
2003, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che la contribuente sostanzialmente teneva una contabilità irregolare, e che la dichiarazione dei redditi non rispecchiava il reale complesso di affari, e quindi i ricavi, sicchè
l’atto impositivo, basato sulla verifica svolta da funzionari erariali, era legittimo, riflettendo peraltro gli elementi riscontrati, posto che le fatture rilasciate da tale Paolo Montrone, erano
da ritenere relative ad operazioni inesistenti. Infatti i carichi
di uva che sarebbero stati venduti alla società non potevano essere prodotti dal medesimo, presunto agricoltore, perché risultato
non possidente all’agenzia del territorio e all’anagrafe tributaria, tanto che non aveva presentato nemmeno la dichiarazione del
reddito. Inoltre era privo di organizzazione di impresa e macchine
agricole, sicchè alcuna deduzione di costi poteva essere riconosciuta, mentre l’Iva non doveva essere di conseguenza detratta.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
r or
2. Innanzitutto va rilevato in via pregiudiziale c
si appalesa chiaramente inammissibile, perché confezi ato col sistema dell’assemblaggio, posto che la ricorrente ha articolato la
descrizione del fatto e l’indicazione delle ragioni in diritto mediante la riproduzione del ricorso introduttivo e l’atto di controdeduzioni in appello, oltre che di quelli della parte pubblica,
e non piuttosto con la descrizione succinta dello svolgimento del
processo e la chiara indicazione delle censure proposte rispetto
ai punti della decisione oggetto di critica. Invero al riguardo,
come è noto, anche le SS.UU. hanno statuito che in tema di ricorso
per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3,
cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di
tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui

1

non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso, come nella specie (Cfr. anche
Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Sezioni Unite: n.
16628 del 2009).
3. Tale questione preclude l’esame dei motivi addotti a sostegno del gravame.
4. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccom enza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
a ricorrente
e condann
Dichiara inammissibile il ricorso,
al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in euro 7.000,00(settemila/00) per onorario, oltre a quelle
prenotate a debito.
Roma, così deciso il 13 giugno 2013.

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