Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16908 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12859/2006 proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA IGNAZIO GIORGI 41, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA

RINALDI, rappresentata e difeso dall’avvocato AUTILIO Antonio con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAL ASSIC SPA, V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

emessa il 1/12/04; depositata il 09/03/2005; R.G.N. 365/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato AUTILIO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9 marzo 2005 la Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione del Tribunale che aveva condannato in solido Universo Assicurazioni s.p.a. e V. A. al pagamento in favore di S.D. della somma di Euro 30.319,11, quale risarcimento non liquidato dal Pretore di Viggiano in una precedente sentenza del 19 settembre 1992, in relazione al sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS), dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta dalla S..

Secondo la Curia territoriale l’azionabilità della pretesa attrice era preclusa dal giudicato formatosi sulla precedente statuizione la quale si era pronunciata su tutte le spettanze risarcitorie della S. definendone incontrovertibilmente e definitivamente l’entità.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S. D. formulando due motivi e notificando l’atto a Italiana Assicurazioni s.p.a. (già Universo Assicurazioni s.p.a.) e a S.D..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 324 cod. proc. civ., nonchè contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito fondato il proprio convincimento sul presupposto che nell’atto introduttivo della lite il convenuto avesse chiesto il risarcimento per tutti i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro, non avendo limitato le sue richieste a una specifica voce di danno. Il decidente avrebbe così fatto malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio ferma nell’ammettere la scindibilità del giudizio sul quantum debeatur, ove accettata da entrambe le parti. E invero, in forza del principio di cui all’art. 12 cod. proc. civ., il creditore potrebbe azionare la sua pretesa in momenti e in giudizi diversi di talchè, in casi siffatti, il giudicato si formerebbe soltanto su quella parte del rapporto che forma oggetto della domanda. Nella fattispecie peraltro il pretore aveva fatto esplicito riferimento alla riserva dell’attrice di volere azionare la parte della pretesa eccedente i L. cinque milioni (L. 5.000.000), in separato giudizio innanzi al Tribunale.

1.2 Le critiche sono infondate.

Nel motivare il suo convincimento il giudice a quo ha testualmente riportato il contenuto dell’originario atto di citazione nel quale la S. aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni sopportati in conseguenza dell’incidente, nella misura che sarebbe stata precisata in corso di causa, e comunque nei limiti della competenza per valore del Pretore adito. Ha quindi osservato che la successiva limitazione della richiesta risarcitoria alla somma di L. 5.000.000, operata dall’attrice, con espressa riserva di agire per il residuo del danno, non era valsa a impedire che il giudicato si formasse sull’intero ammontare della pretesa azionata, non essendo stata accompagnata dalla individuazione delle specifiche voci di danno la cui liquidazione veniva chiesta nel giudizio pretorile, e, specularmente, di quelle che sarebbero state fatte valere in un separato processo.

A fronte di tale percorso motivazionale, corretto sul piano logico e giuridico, la ricorrente si limita a insistere sulla scindibilità della pretesa risarcitoria e sulla riserva, da essa effettuata, di azionare a parte i danni eccedenti il limite di cinque milioni, svolgendo, in definitiva, censure prive del necessario requisito dell’autosufficienza e comunque eccentriche rispetto al nucleo argomentativo essenziale della sentenza della Curia territoriale.

Sotto il primo profilo, tenuto conto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta che il mezzo d’impugnazione deve contenere tutte le allegazioni, eccezioni ed elementi di fatto e di diritto necessari per illustrare alla Corte Regolatrice le doglianze del ricorrente e le ragioni della richiesta di cassazione della pronuncia gravata, senza rinvio a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, (confr. Cass. civ., 14 maggio 2008, n. 12061), era onere dell’impugnante specificare non solo in quale momento processuale aveva enunciato la riserva, ma soprattutto riportare gli esatti termini in cui essa era stata formulata.

Sotto altro aspetto la ricorrente doveva censurare l’affermazione del giudice a quo in ordine alla inidoneità della riserva da essa effettuata ai fini della circoscrizione del giudicato alla parte di danno compresa nei limiti della competenza per valore del pretore, o contestando l’assunto secondo cui andavano esattamente indicati i tipi di danno la cui cognizione veniva lasciata al pretore, e quelli, invece, la cui soddisfazione sarebbe stata perseguita attraverso un altro giudizio; o sostenendo che, contrariamente all’opinione del giudicante, nella fattispecie la riserva era stata bene articolata.

Si ricorda, in proposito che, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza, devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Segnatamente, il principio di specificità, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, che è speculare a quello della tassatività dei motivi di ricorso, esige che vengano indicati con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata e che vengano svolte specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di condizionare il devolutum della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 15 febbraio 2003, n. 2312; Cass. civ. 3 luglio 2008, n. 18202).

2.1 Col secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1181 cod. civ., per avere il giudice di merito fatto malgoverno del principio secondo cui spetta al creditore di una prestazione non adempiuta valutare l’opportunità di accettare o di domandare un pagamento parziale.

2.2 Anche tale censura non ha pregio. Essa, a ben vedere, introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova.

Conseguentemente, la ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità del thema decidendum così prospettato, aveva l’onere, del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n, 18440).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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