Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16908 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2246-2020 proposto da:

O.B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II n. 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO

ANGELELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della protezione Internazionale di Roma, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5290/2C19 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/08/2019 R.G.N. 3503/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 5290/2019 la Corte di appello di Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello di O.B.O., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza con la quale il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione;

1.1. la Corte territoriale, rilevata la ininfluenza nel giudizio di eventuali vizi del procedimento amministrativo, ha ritenuto non pertinenti le critiche alla decisione di primo grado avendo l’appellante unicamente lamentato la violazione del dovere di cooperazione istruttoria circa la condizione di pericolo in caso di rientro nel Paese di origine, senza in alcun modo confrontarsi con l’articolato giudizio di prime cure che sorreggeva la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente; tale valutazione, con riferimento sia alla protezione internazionale che alla protezione sussidiaria, precludeva, infatti, la necessità di approfondimento istruttorio; analoga inammissibilità si riscontrava in relazione al motivo che investiva il diniego di protezione umanitaria stante la totale assenza di indicazioni sulla speciale condizione di vulnerabilità del richiedente non oggetto di valutazione in prime cure;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.B.O. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto preclusa dalla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente, anche la verifica delle condizioni per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) mediante attivazione del potere officioso di cooperazione da parte del giudice; sostiene che i presupposti per la tutela invocata in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) prescindono dalla vicenda personale del richiedente;

2. il motivo è fondato. La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perchè, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicchè, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento. nei procedimenti in materia di protezione internazionale (v. tra le altre, Cass. 19224/2020, 13940/2020) e che che in tema di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (v. tra le altre, Cass. 16122/2020);

2.1. da tanto deriva l’errore di diritto della Corte di merito nel ritenere, anche con riferimento alla ipotesi delineata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) precluso dalla valutazione di non credibilità del ricorrente l’esercizio del potere di cooperazione officiosa in relazione al rischio per l’odierno ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, di essere esposto ad una situazione di violenza diffusa derivante da conflitto armato interno;

3. consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello per una rivalutazione della domanda di protezione sussidiaria alla luce del principio richiamato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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