Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16908 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5518/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO PREZIOSI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7783/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.A. (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. staccata di Salerno n. 7783/12/2015, depositata in data 25/08/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRPEF ed addizionali comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la cartella doveva essere annullata per mancato inoltro al contribuente della previa comunicazione delle irregolarità riscontrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ritenuto operante un obbligo generale di contraddittorio preventivo in qualsiasi procedimento amministrativo tributario, alla luce del principio di diritto affermato dalle S.U. nella pronuncia n. 19667/2014.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 212 del 2000, art. 5 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto operante la necessità dell’attuazione generalizzata ed indiscriminata del contraddittorio ed in particolare dell’inoltro al contribuente del c.d. avviso bonario, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, anche in ipotesi di controllo automatizzato – della dichiarazione dei redditi e di cartella emessa per mancato versamento dell’imposta, in assenza di incertezze sulla dichiarazione.

2. La censura è fondata.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 7536/2011; Cass. 15470/2016) quello secondo i quale “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone “obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nei caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Anche di recente, questa Corte ha ribadito (Cass. 13759/2016) che “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità” al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative al sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2″.

Questa Corte ha inoltre, già da tempo, affermato (Cass. 12023/2015) che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l’amministrazione non ha l’obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente, sicchè non sussistono, in tale evenienza, i presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni stesse (cfr. Cass. 3366/2013).

Richiamato, quindi, il principio di diritto affermato dale Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24823/2015, neppure rileva, nella fattispecie, quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667/2014 (e nella gemella n. 19668/2014), considerato quanto chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella successiva sentenza n. 24823/2015, in ordine ai fatto che va escluso il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello europeo, in quanto detto riconoscimento è “rimasto fuori dall’ambito dei principio di diritto propriamente enucleabile dalle pronunzie medesime”, stante il tema specifico in concreto affrontato (le iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77). E possono qui anche richiamarsi tutte le argomentazioni espresse nella sentenza citata n. 24823/2015, in ordine alla valenza della disciplina comunitaria ed alla manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nei merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente. In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA