Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16908 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16908 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9758-2011 proposto da:
SOCIETA’ ROMA SRL 00885630442 in persona

del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatao in ROMA,
VIA FILIPPO NICOLAI 16, presso lo studio dell’avvocato CONTI
PIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso il provvedimento n. 320/04/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA del 7.10.2010, depositata il
14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 09758 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

BOGNANNI.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 9758/11

Ricorrente: società Roma srl.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Roma srl. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 320/04/10, depositata il 14 ottobre
2010, con la quale essa rigettava l’istanza di revocazione di
quella di appello, in virtù della quale l’opposizione relativa alla cartella di pagamento per Irpeg ed Ilor, dovute per il 1995,
era stata ritenuta infondata. In particolare il giudice della revocazione osservava che alcun errore revocatorio era dato riscontrare nella decisione impugnata della CTR, in quanto la società
Equitalia Gerit Spa. non era stata evocata in giudizio in primo
grado, né poteva riscontrarsi la dedotta tardività dell’iscrizione
a ruolo, posto che la normativa nel frattempo era stata modificata, e quindi si doveva avere riguardo soltanto al termine di notifica della cartella esattoriale, e non più all’esecutività del
primo, che perciò aveva perso rilevanza. L’agenzia delle entrate
resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato
moria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norma di legge, nonché contraddittoria motivazione, in quanto la CTR non considerava che il fatto addotto nei
primi due gradi del giudizio era diverso rispetto a quello ritenuto da essa, posto che la cartella doveva essere notificata dal
concessionario entro quattro mesi dalla esecutività del ruolo,
conferita il 28.12.2000, mentre invece la notifica era stata effettuata addirittura il 24.1.2005.

Oggetto: revocazione sentenza tardività cartella,

2

Il motivo è inammissibile perché generico, dal momento che la
ricorrente non ha riportato il contenuto preciso e completo del
tratto inerente alla istanza di revocazione, con cui avrebbe addotto la censura. Invero, com’è noto, in materia di procedimento
civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e

n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366,
primo comma, n. 4 stesso codice, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 3010 del 28/02/2012, n.
21659 del 2005). Inoltre – e ciò viene rilevato soltanto “ad abundantiam” – esso è infondato, dal momento che, ai sensi dell’a
395 n. 4 cod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della
revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o
inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunciarsi. Pertanto non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di
causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale
pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice, come nel caso in esame (V. pure Cass.
Sentenze n. 27094 del 15/12/2011, n. 14840 del 2000). In definitiva cioè detto errore deve apparire di assoluta immediatezza, e di
semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione
necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche,
non potendo consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, atteso che, in tal caso,
si verte nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con

2

falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, primo comma,

3

il (diverso) mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al ri so delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi E 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a
debito.
Roma, così deciso il 13 giugno 2013.

P.Q.M.

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