Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16908 del 02/08/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16908
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato
CASSANO UMBERTO, che la rappresenta, e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MINTURNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 457/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA dell’11.6.08,
depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che la contribuente G.D. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato un suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’imposta di pubblicità, pretesa dal comune di Minturno per l’anno 1994;
– che il rigetto è stato motivato dalla considerazione che trattavasi, nella specie, di manifesti pubblicitari per la campagna elettorale per l’elezione dei componenti del Parlamento Europeo, affissi fuori degli spazi assegnati dall’ente locale in periodo antecedente alle elezioni dette;
– che La ricorrente ha articolato due motivi, conclusi da idonei quesiti, mentre l’intimato non ha svolto difese;
che il primo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione, e il secondo lamenta violazione di norme di diritto, in quanto il manifesto elettorale, implicando una “pubblicità ideologica” priva di finalità lucrativa, sarebbe sottratto dall’imposizione ex D.Lgs. n. 507 del 1993;
che è stata depositata una relazione ex art. 380 bis c.p.c., favorevole alla tesi in diritto sostenuta dalla ricorrente nel secondo motivo di censura;
– che peraltro il collegio deve prioritariamente rilevare l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato a mezzo posta, giacchè non risulta essere stato allegato – nè depositato successivamente, prima dell’inizio della discussione in pubblica udienza – l’avviso di ricevimento dei piego raccomandato, e stante la mancanza di attività difensiva della parte intimata (v. sez. un. n. 627/2008).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011