Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16907 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12403/2006 proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE

Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIRARD

LAURA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 16933/2006 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO

92, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOCCI ANGELO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 634/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 16/2/2005, depositata il 05/03/2005,

R.G.N. 3820/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI; udito

l’Avvocato GIORGIO DELLA VALLE;

udito l’Avvocato ANDREA PETRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 17 febbraio 2000 P.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano lo avvocato S. R. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del diritto di assegnazione di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), che intendeva adibire a bar tavola fredda e tabaccheria. La assegnazione dei locali era stata revocata dalla Cooperativa Quattro Mari di cui era socio e assegnatario e la perdita dei locali era riferibile alla condotta difensiva dello avvocato convenuto.

Resisteva il difensore sostenendo di avere agito in una situazione giuridica complessa determinata da un contesto di leggi regolanti nel tempo la materia della edilizia popolare, con attribuzioni di competenze conflittuali; deduceva di avere agito con diligenza professionale e contestava la esistenza di un fatto dannoso ascrivibile alla sua condotta o legato da un nesso di causalità.

2.11 Tribunale di Milano con sentenza del 24 luglio 2003 accoglieva la comanda, condannando il difensore al risarcimento dei danni per Euro 206.582,76 oltre interessi legali – come in dispositivo – ed alla rifusione delle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello il S. chiedendone la riforma; resisteva la controparte chiedendo la conferma della decisione.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 marzo 2005 non notificata, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il S. alla minor somma di Euro 129.114,12 oltre interessi legali dal 4 dicembre 1997 al saldo e compensava per un terzo le spese dei due gradi del giudizio, condannando il professionista al pagamento dei due terzi.

4. Contro la decisione ricorre il S. deducendo cinque motivi di gravame; resiste la controparte con ricorso incidentale affidato a tre motivi. I ricorsi sono stati previamente riuniti. Il ricorrente ha prodotto memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1 ricorsi non meritano accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza vengono in sintesi descrittiva, ne segue la confutazione in punto di diritto.

5.A. Sintesi descrittiva del Ricorso S..

NEL PRIMO MOTIVO si deduce “Omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza e prescrizione che avrebbero risolto il giudizio – in relazione agli artt. 2226 e 2947 c.c. e art. 360 cod. proc. civ., n. 5”. Si assume che il presunto errore del S. avviene il 28 gennaio 1991 e che la domanda risarcitoria risulta notificata il 17 febbraio 2000, preceduta da una raccomandata in data 29 maggio 1998.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 cod. civ., comma 2 e art. 2527 cod. civ.” in relazione allo accertamento della responsabilità professionale, non avendo la Corte di appello risolto la contraddizione in cui era caduto il giudice di primo grado,in relazione alla impugnazione della seconda delibera della Cooperativa dinanzi alla nona Commissione ERp. NEL TERZO MOTIVO si deduce erronea e falsa applicazione dell’art. 1176 cod. civ., comma 2 e art. 2236 cod. civ., sostenendosi in particolare – a ff. 18 del ricorso – che il professionista non era stato posto nelle condizioni di conoscere se il mutuo delle abitazioni era stato frazionato. Se lo avesse saputo non avrebbe fatto una doppia impugnazione per ogni delibera, ma avrebbe adito direttamente il tribunale.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia: la certezza morale dello esito della causa.

Nel QUINTO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 1225 e 1226 cod. civ., art. 1227 cod. civ., comma 2, in ordine alla valutazione equitativa del danno.

5.B. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DI P..

Nel PRIMO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di appello modifica il calcolo dei redditi includendo nella valutazione equitativa anche la voce derivante dalla possibile vendita di generi di monopolio.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora vizio della motivazione ed error in iudicando per violazione dell’art. 1226, sempre in tema di esclusione dei redditi da generi di monopolio.

NEL TERZO MOTIVO si deduce infine il vizio della motivazione in ordine alla mancata considerazioni delle utilità derivanti dal danno, con la conseguente inadeguata e ingiusta riduzione.

6. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. 6.A. RICORSO S..

Il primo motivo, formulato come vizio della motivazione, consiste invece in una denuncia di error in procedendo, del tutto priva di autosufficienza, in quanto non risultano precisati, indicati ed illustrati i luoghi processuali e gli atti da cui far desumere il decorso di termini prescrizionali che attengono ad una responsabilità professionale contrattuale, di guisa che correttamente i giudici del merito hanno considerato la tempestività della domanda risarcitoria.

Motivo inammissibile sia per la difettosa formulazione, sia per il rilevato difetto di autosufficienza.

Il secondo motivo, formulato come error in iudicando, appare manifestamente infondato essendo diretto a dimostrare la scusabilità degli errori commessi, ma sulla base della pretesa violazione di norme che invece la Corte di appello ha correttamente valutato quanto alla mancata diligenza dello adempimento da parte del professionista, come si legge nella esaustiva motivazione, mentre appare in-conferente il riferimento alla norma che riguarda i requisiti dei soci.

Nel terzo motivo formulato in termini problematici anche in relazione alla questione della frazionabilità del mutuo, parimenti la Corte di appello ravvisa la mancanza della diligenza in relazione alle concrete possibilità che aveva il professionista di assumere le dovute informazioni sulla esistenza di un mutuo che interessava lo edificio o il locale commerciale, ed in relazione alle stesse svolgere le opportune difese. Il motivo appare dunque infondato essendo privo di decisività.

Infondato anche il quarto motivo dove si deduce la insufficienza della motivazione in relazione alla c.d. certezza morale sullo esito della causa, in relazione alla probabilità che il diritto alla assegnazione al signor P., ove non fosse intervenuto lo errore del difensore, avrebbe potuto trovare soddisfazione giudiziale. Tale motivo ripete in parte la censura del terzo e risulta infondato, posto che la Corte di appello, a ff. 11 della motivazione, considera espressamente tale problematica, condividendo la valutazione data dal primo giudice, in termini di elevate possibilità di successo di una linea difensiva coerente con i dieta giurisprudenziali.

Inammissibile il quinto motivo, essendo amplia, completa ed esaustiva la motivazione data dalla Corte di appello, nel compiere una valutazione equitativa, incensurabile in questa sede.

6.B. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE. I tre motivi del ricorso incidentali pur fondati su due perdite di chances economiche, in relazione agli utili dallo esercizio della vendita di generi di monopolio e in ordine alla c.d. valutazione delle utilità derivanti del danno, risultano privi di decisività in relazione alla analitica ed esaustiva valutazione equitativa data dai giudici di appello, incensurabile in questa sede di legittimità.

7. Il rigetto dei contrapposti ricorsi giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione tra le parti in lite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

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