Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16907 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2240-2020 proposto da:

H.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato SIMONETTA GEROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2480/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/11/2019 R.G.N. 282/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2480/2019 la Corte di appello di Bari ha confermato l’ordinanza di primo grado, di rigetto del ricorso proposto da H.S., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la domanda di proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

1.1. dal provvedimento impugnato si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine facendo riferimento ad una vicenda di traffico illegale di armi in cui sarebbe inconsapevolmente rimasto implicato con esposizione alle indagini di polizia ed a misure restrittive della libertà; la fuga dal Paese di origine risaliva al dicembre 2006 ed era stata determinata dalla necessità di sfuggire all’arresto della polizia locale; in seguito era stato a Karachi, in Iran, Tirchia, Grecia dove aveva stazionato per circa nove anni, giungendo poi in Italia dalla Germania;

1.2. la Corte di appello, premesso che il richiedente non aveva fornito alcuna plausibile giustificazione dell’inerzia, protrattasi per quasi un decennio, nel chiedere protezione internazionale, essendosi limitato a dire di avere presentato la relativa domanda in Grecia nell’anno 2007, ritenuto poco credibile il racconto effettuato, ha osservato che tanto precludeva la necessità di approfondimento istruttorio in relazione alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) ulteriormente osservando in relazione a tale ultima ipotesi, che le fonti consultate escludevano nella regione del (OMISSIS), di provenienza del ricorrente, la esistenza di una situazione di violenza generalizzata determinata da un conflitto interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza; quanto alla protezione umanitaria non era emersa alcuna situazione di vulnerabilità; lo svolgimento di attività lavorativa per circa un anno ed il conseguimento di alcuni diplomi non erano significativi dell’effettivo inserimento sociale in Italia;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso H.S. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

3. parte ricorrente ha depositato “note di trattazione scritta”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura in sintesi la mancata applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato in capo al richiedente la protezione internazionale, non tenuto a fornire prova di quanto riferito, ma solo ad enucleare gli elementi necessari e sufficienti al fine di consentire alla Commissione territoriale di adoperarsi per il reperimento delle fonti di prova;

2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 10 Cost. per non avere riconosciuto il diritto di asilo del ricorrente, in particolare alla luce del principio per il quale colui che nel proprio paese si trova nell’effettivo impedimento ad esercitare le libertà garantite dalla nostra Costituzione gode di un diritto soggettivo al riconoscimento del diritto di asilo e ciò a prescindere da un impiego diretto in attività politiche o in persecuzione individuale subita; insiste sulla immediata precettività della norma costituzionale;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, lett. a), b) e c), artt. 4, 5 e 19 censura l’operato della Commissione territoriale in particolare con riguardo alla verbalizzazione del colloquio con il richiedente che assume non essere stato esaustivo ed approfondito, come prescritto dal dovere di cooperazione istruttoria;

4. con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando l’operato della Commissione per avere negato il riconoscimento della protezione umanitaria;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

5.1. la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (Cass., Sez. Un. 33679/2018, 27415/2018) nell’affermare che: – il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; – nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (non denunciata nella fattispecie);

5.2. la formale denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione articolata dal ricorrente con il motivo in esame, non conforme all’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è pertanto idonea ad incrinare sotto il profilo del vizio motivazionale la decisione impugnata;

5.3. è inoltre da rilevare, quale concorrente profilo di inammissibilità, che le doglianze articolate si sostanziano in una serie di enunciazioni relative al principio dell’onere probatorio attenuato in capo al richiedente la protezione internazionale, senza confrontarsi in maniera puntuale e specifica con le concrete ragioni che hanno indotto il giudice di appello a confermare il rigetto della domanda di protezione in tutte le sue articolazioni;

6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

6.1. la deduzione di violazione di norma di diritto con riferimento ad una norma costituzionale non è conforme, infatti, alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. Sez. Un. 25573/2020);

6.2. occorre inoltre considerare, con specifico riferimento al tema della protezione internazionale, che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. tra le ultime, Cass. n. 19176/2020);

7. il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per la dirimente considerazione che essi investono direttamente l’operato della Commissione territoriale, senza confrontarsi, quindi, specificamente con le argomentazioni che hanno indotto il giudice di secondo grado a respingere la domanda del richiedente;

8. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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