Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16907 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 11/08/2020), n.16907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13493/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv.to Mario Signore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Cavalier D’Arpino n. 8 presso lo studio

dell’avv. Enrico Fronticelli;

– Ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in

atti, dall’avv.to Gianfranco Testa presso il cui studio in Roma alla

Via Labicana n. 92 è elettivamente domiciliata.

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 556/39/2011, depositata il 25/05/2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella udienza camerale del

16/01/2020, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.A. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Gerit s.p.a. innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina che, con sentenza n. 91/08/2008, depositata l’11 giugno 2008, accoglieva il ricorso dichiarando la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione e per omesso invio di avviso bonario. Equitalia Gerit s.p.a. appellava la decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, confermava integralmente la decisone di primo grado, rigettando il gravame.

Equitalia Sud. S.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.) ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, affidandosi a quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso C.A..

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (quest’ultimo da considerarsi nella vecchia formulazione, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata nel giugno 2011) la violazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui i giudici di appello avrebbero omesso ogni decisione e motivazione circa l’eccepita violazione del diritto di difesa per aver (i primi giudici) ritenuto tardivo il deposito della controdeduzioni effettuate oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, senza considerare che il termine ha natura pacificamente ordinatoria.

In disparte, l’erronea intitolazione del motivo, rubricato come vizio di violazione di legge e di motivazione, che non osta alla riqualificazione ed alla sussunzione dello stesso nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo evidente, dal tenore dell’articolazione del motivo (v. pagg. nn. 2 e 3 del ricorso), che la ricorrente ha inteso censurare l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale (cfr., ex plurimis, Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239- 01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017, Rv. 64641401), tale censura risulta infondata considerato che, secondo i principi affermati da questa Corte secondo cui la violazione del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per la costituzione in giudizio della parte resistente, non determina l’inammissibilità della costituzione “ma comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi del detto decreto, artt. 24 e 32” (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019, Rv. 652371-01; Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 02/04/2015, Rv. 635139-01). Col secondo motivo di ricorso, Equitalia Sud s.p.a. denuncia il vizio di legge nonchè di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e, segnatamente, dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, assumendo che i giudici di hanno appello nulla hanno motivato e deciso circa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Concessionario nonchè di nullità della cartella per omessa motivazione ed omessa notifica dell’avviso bonario.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione e di violazione di legge per aver la Commissione regionale omesso di motivare sull’eccepita omessa indicazione e sottoscrizione della cartella del responsabile del procedimento; con il quarto, deduce il vizio di violazione di legge e l’omessa motivazione sugli eccepiti vizi formali del procedimento di notifica della cartella.

Le censure articolate col secondo motivo attinenti al vizio motivazionale (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vecchia formulazione) vanno accolte, previo assorbimento dei motivi terzo e quarto.

La Commissione regionale ha così motivato il rigetto dell’appello: “La Commissione esaminati gli atti, ritiene infondato l’appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte dall’appellante. Il Collegio ritiene che l’eccezione sollevata dalla contribuente in ordine alla nullità della cartella per difetto di motivazione è fondata in quanto gli elementi riportati nella cartella non consentono in sostanza di verificare quantificare la fondatezza della pretesa tributaria. L’appellante ripropone in questa sede le stesse argomentazioni già disattese dei primi giudici con ampia e diffusa motivazione per cui la decisione e la motivazione di 1 grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’appello deve essere respinto”.

Il giudice a quo ha, dunque, rigettato l’appello del concessionario ritenendo fondata l’eccezione sollevata dalla contribuente di nullità della cartella per omessa motivazione mentre, sulle eccezioni formulate dall’appellante, si è limitato ad esprimere una totale condivisione delle motivazioni della Commissione provinciale, senza argomentare alcunchè in ordine alla ritenuta infondatezza delle stesse.

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima sempre che renda percepibili e comprensibili le ragioni della decisione, in relazione ai motivi di appello proposti; viceversa, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E’ evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell’appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire – ai fini del giudizio di legittimità – un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018 n. 24452; Cass., 07/04/2017 n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003 n. 196).

Questa Corte ha evidenziato altresì che “ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale d’ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006, Rv. 590221-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016, Rv. 640645-01, richiamate da Sez. 5, Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018, Rv. 652058-01). Applicando tali principi al caso in esame, non v’è chi non veda come la motivazione della sentenza impugnata è gravemente insufficiente per aver omesso la valutazione di elementi di fatto decisivi per il giudizio come individuati dalla ricorrente nei giudizi di merito, nonchè in seno al giudizio di impugnazione.

Le ulteriori censure proposte con i motivi terzo e quarto afferenti al vizio di motivazione ed alla violazione di legge per aver la Commissione regionale omesso di motivare sulla eccepita omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento e sui vizi della notifica della cartella sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia, esprimendo adeguatamente l’iter motivazionale attraverso il quale giungere al giudizio finale sull’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a.

La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA