Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16907 del 10/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24277-2012 proposto da:

C.B., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA MARRA giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5959/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2011, R.G.N. 9707/2007;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 5959 del 2011, depositata il 24 ottobre 2011, ha respinto l’appello proposto da C.B. nei confronti della regione Campania, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli il 13 dicembre 2006.

Il C., impiegato in lavori socialmente utili presso la Regione Campania sin dal 15 settembre 1997, aveva adito il Tribunale esponendo che, a decorrere dal l novembre 2001, aveva osservato un orario superiore alle 20 ore settimanali, percependo dall’INPS l’assegno di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, per venti ore settimanali, mentre per le ore eccedenti si era visto corrispondere un importo mensile inferiore a quello stabilito per il medesimo livello di inquadramento dal CCNL enti locali 1999, e cioè la categoria A, posizione economica iniziale A1.

Chiedeva, quindi, che la Regione Campania venisse condannata al pagamento delle differenze maturate sull’importo integrativo D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 3 quantificato nella somma di Euro 1.743,23 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Il Tribunale rigettava la domanda.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore prospettando 4 motivi di ricorso.

4. La Regione Campania, nonostante la regolare notifica del ricorso,

non si è costituita in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denunzia, con i primi tre motivi, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 12 e 15 preleggi, del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, del D.Lgs. n. 81 del 2000, artt. 4 e 5.

Rileva, in sintesi, che erroneamente la Corte territoriale ha riconosciuto la legittimità di un compenso inferiore a quello stabilito dal richiamato art. 8, ancora vigente all’epoca dei fatti, perchè non abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2000.

1.1. Con il quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 38 e 117 Cost..

2. I suddetti motivi, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.

La sentenza impugnata contrasta con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Cass., n. 8572 del 2016), secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 secondo la quale il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, non è stata abrogata, nè espressamente, nè per incompatibilità, dal D.Lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l’assegno mensile per la quantità oraria legale. Ne consegue che le ore eccedenti a quelle remunerate debbono essere compensate dall’utilizzatore, senza che la necessità, D.Lgs. n. 81 del 2000, ex art. 5 di una delibera da parte di quest’ultimo in ordine al trattamento economico per le ore aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione effettuata in base alla legge anteriore, atteso che, da un lato, sarebbe incongruo lasciare all’arbitrio dell’utilizzatore la determinazione del compenso a suo carico, e, dall’altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di conoscere la misura dell’importo integrativo per le ore eccedenti il limite legale”.

Poichè non vi sono ragioni per discostarsi da detto orientamento, condiviso dal Collegio, il ricorso deve essere accolto.

3. Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà al conteggio delle spettanze attenendosi al principio sopra enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA