Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16907 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16907 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9757-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
DANIELE STEFANO;
– intimato avverso la sentenza n. 6/3/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 12.11.09, depositata il 25/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

Data pubblicazione: 05/07/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 09757 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 9757/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Stefano Daniele

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 6/03/10, depositata il 25 febbraio
2010, con la quale essa accoglieva l’appello di Stefano Daniele
contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione
relativa all’avviso di diniego inerente al condono per Ilor ed Iva, imposte dovute dal 1995 al 2003, in ordine all’attività
d’impresa svolta, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava
l’efficacia del medesimo, di modo che il contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie si trattava solo della seconda
e terza rata, mai versate. L’intimato Daniele non si è costituit
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazi/i no
di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, dal momento che il beneficio in
argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre
fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona
solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto la
prima, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da di-

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,

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chiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte

sizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sente
n. 19546 del 23/09/2011).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risult

otivat

modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di
norma di legge e insufficiente motivazione, giacchè il giudice di
appello non enunciava compiutamente le ragioni, per le quali riteneva che l’atto impositivo fosse carente sotto il profilo motivazionale, posto che invece esso indicava la mancanza dei presupposti del beneficio, e cioè il non pagamento di tutte le rate; le
conseguenze di esso, e cioè la pretesa delle imposte con gli accessori, senza perciò la necessità di dovere aggiungere altro,
tanto che l’appellante aveva potuto svolgere un’adeguata difesa.
Si tratta all’evidenza di censura che va condivisa, e che tuttavia rimane assorbita dal motivo testé esaminato.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
2

ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di dispo-

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può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso l’atto impositivo.
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenz

mpugnata

ecidendo

nel merito, rigetta quello introduttivo; compens spese del
doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

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