Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16907 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SIVAS SOCIETA’ IMMOBILIARE VALLE DELL’ANIENE SARACINESCO SRL IN

LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso

lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 18.2.09, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che si riporta

agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

La società immobiliare Sivas s.r.l., in liquidazione, ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha dichiarato inammissibile, per mancata enunciazione di specifici motivi di censura, l’appello della medesima società contro la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Roma, in controversia attinente ad avviso di liquidazione per lei relativa all’anno 1998. L’intimato comune di Roma non ha svolto attività difensiva. Il ricorso appare inammissibile giacchè il quesito di diritto, posto a conclusione dell’unico motivo, non è aderente alla ratio decidendi, risolvendosi, rispetto alla ritenuta e dichiarata inammissibilità del gravame, in denuncia di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla questione della presunta illegittimità dell’avviso di liquidazione rispetto a immobile oggetto di condono edilizio.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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