Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16906 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 20/07/2010), n.16906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11737/2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), ME.AL.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato SALONIA Giovanni, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

P. LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI Enzo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P. LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P. LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

P.G. (OMISSIS) quale erede di G.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4,

presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

AG.GL. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO N. 9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO

GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

Z.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P. LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

E.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI

ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

Z.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato BOTTONI MAURO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

CA.FR. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, P.LE SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 846/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 18/11/2004, depositata il

23/02/2005, R.G.N. 5120/1999 e 5423/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MAURO BOTTONI per delega dell’Avvocato ENZO

PIETROSANTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Me.Al., nella veste di Presidente del CDA della Cooperativa Monte Cervino e M.F. consigliere di detto CDA, con citazione del 3 febbraio 1998 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo architetto C.F. ed i 22 soci della cooperativa – come indicati nella epigrafe della sentenza di appello, e ne chiesero la condanna in solido per la diffamazione aggravata contenuta in una denuncia proposta dai soci al collegio sindacale, in data (OMISSIS), che addebitava al CDA della Cooperativa abusi e falsità in relazione alla costruzione di 286 unità immobiliari in (OMISSIS), mediante contratti di appalto. In particolare la responsabilità del C.F. era fondata sul parere espresso dallo architetto C.F. in ordine alla regolarità e congruità dello appalto concluso ancor prima che fosse ottenuta dal Comune di Roma una convenzione per la costruzione sulla base di progetti regolarmente approvati.

Si costituiva lo architetto C.F. contestando il fondamento delle pretese, e resistevano anche i soci unitariamente costituiti e rappresentati.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15143 del 1999, condannava il C.F., rigettando la domanda contro i soci.

3. Contro la decisione proponevano appello principale il C.F. chiedendo la riforma della decisione, ed appello autonomo i diffamati in punto di assoluzione dei soci, che resistevano unitariamente chiedendo il rigetto dei gravami e la condanna di Me. e M. F. per lite temeraria. Gli appelli venivano riuniti.

4.La Corte di appello di Roma con sentenza del 3 febbraio 2005, non notificata, dichiarava estinto il giudizio nei confronti degli eredi del socio B.D., accoglieva per quanto di ragione lo appello proposto da C.F. e in riforma della impugnata sentenza rigettava la domanda avanzata da Me. e M.F.;

dichiarava assorbito lo appello proposto dal Me. e dal M. F., e provvedeva al nuovo regolamento delle spese di lite come in dispositivo.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso Me. e M. F., affidato a cinque motivi; resistono con controricorsi autonomi i soci e C.F. con proprio autonomo controricorso. Il ricorso dei soci viene illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso di Me. e M.F. non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, seguita dalla confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DESCRITTIVA. Nel PRIMO MOTIVO si deduce “Error in iudicando in relazione allo art. 307 c.p.c., in relazione alla eccezione formulata dagli appellanti, ora ricorrenti, ed intesa ad ottenere la estinzione del processo, in conseguenza della omessa notifica dello atto di riassunzione agli eredi di B.D. a suo tempo costituitosi in giudizio”.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce “violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 21 Cost. e art. 51 cod. pen., anche in relazione all’art. 595 c.p., nella parte della sentenza in cui la Corte di appello ha ritenuto che il fatto reato della diffamazione, attribuito al C.F. ed individuato quale fonte della responsabilità aquiliana invocata dagli odierni ricorrenti, dovesse essere escluso, sussistendo la scriminante dello art. 51 c.p., costituita dalla esercizio di un diritto o di un dovere derivante dallo incarico ricevuto dal C.F., da parte dei soci richiedenti la perizia”.

Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, insufficiente e o contraddittoria, sempre in relazione alla esclusione della responsabilità aquiliana imputabile al C.F. sotto il profilo della exceptio veritatis circa la affermata sproporzione per eccesso del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, insufficiente e o contraddittoria nel punto in cui la Corte di appello esclude la esistenza del fatto reato imputabile al C.F. sussistendo la scriminante dell’art. 51. cod. pen., sotto il profilo della excepito veritatis.

NEL QUINTO MOTIVO si deduce ancora il vizio della motivazione insufficiente e contraddittoria, sempre in relazione alla non imputabilità del fatto reato al C.F. sotto il diverso profilo della exceptio veritatis circa il rischio configurato a carico dei soci, con conseguente diritto di questi ultimi al risarcimento dei danni, conseguente alla avvenuta stipulazione del contratto di appalto in assenza della concessione edilizia.

7. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. La Corte di appello di Roma, nella sintetica ma esaustiva motivazione della sentenza, ha puntualmente dato conto dei principi di diritto, processuali e sostanziali, su cui fondare le statuizioni in ordine alle domande proposte dagli attuali ricorrenti.

Quanto al primo motivo, si osserva che nessun effetto estintivo totalizzante poteva ritenersi verificato in relazione alla morte del socio B.D., e della mancata riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi.

La Corte ha correttamente rilevato lo effetto estintivo in relazione alla posizione degli eredi B., vertendosi in un caso di litisconsorzio facoltativo, per la ragione che il B. rispondeva nel contesto di una solidarietà passiva per la propria posizione di socio che aveva condiviso la denuncia. Gli appellati soci della cooperativa si sono costituiti ed hanno accettato la prosecuzione del giudizio riassunto. Non sussiste quindi alcun error in iudicando o in procedendo, ed il contraddittorio risulta integro.

Vedi in tal senso Cass. 2003 n. 1954 e n. 18140 del 2002 tra le recenti.

Quanto al secondo motivo lo stesso risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti trascritto il parere dello architetto C.F., che costituisce la fonte documentale da considerare in ordine alla fattispecie del reato di diffamazione. Non senza rilevare che la Corte ha spiegato che lo Architetto ha reso una prestazione nello ambito della legge professionale, rendendo un parere motivato è con diligenza ed obbiettività.

Quanto al terzo, al quarto ed al quinto motivo, se ne rileva la inammissibilità per la violazione del principio di autosufficienza in relazione alla mancata indicazione del profilo del vizio della motivazione denunciato, mancando quindi il referente comparativo rispetto al quale evidenziate il difetto denunciato; non senza rilevare che la Corte di appello ha riesaminato il materiale probatorie e che con un prudente apprezzamento delle prove, non sindacabile in questa sede, che il parere reso dal professionista ed utilizzato dai suoi committenti non costituiva fatto illecito diffamatorio, come appare dal contesto motivazionale ed in particolare a pag. 5 della analitica e completa motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; sussistono giusti motivi in relazione alla peculiarità del caso, per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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