Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16906 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16906 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9755-2011 proposto da:
MEZZETTI ISABELLA MZZSLL36D61F083Q, in qualità di
coniuge erede di Noè Cesare, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato DELL’AMORE
MARCO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/07/2013

avverso la sentenza n. 19/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 23/11/2009,
depositata il 04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Ardizzi Alessandro (delega Panariti Paolo) difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENI LA che
ha concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 09755 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9755/11

Ricorrente: Isabella Mezzetti
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Isabella Mezzetti propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 19/14/10, depositata il 4 marzo
2010, con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate
contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Cesare
Noè, marito defunto, dante causa, avverso l’avviso di accertamento, relativo all’Irpef, Iva ed Irap per il 1998, emesso per
l’attività di venditore ambulante di mercerie e confezioni per
bambini, veniva rigettata. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che l’atto impositivo si basava sullo studio di
settore; il contribuente aveva dichiarato di avere cessato
l’attività nel 1998, mentre invece risultava che ciò si era verificato alla fine del 1999; egli era stato invitato per il contradditorio, e non si era presentato senza alcuna giustificazione;
quindi non aveva addotto alcuna prova a suo favore, nonostante ne
fosse onerato. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso,
mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce viola ‘one di norma
legge, in quanto la CTR non considerava che il ricorso in appello
era inammissibile, perché mai notificato all’appellato, atteso che
egli non ne era venuto mai a conoscenza, tanto che non si era costituito in secondo grado, non essendo stato seguito tutto il prescritto procedimento notificatorio mediante l’invio della raccomandata e del successivo avviso di ricevimento.

1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

Il motivo è fondato, dal momento che l’agenzia delle entrate,
sulla quale gravava il relativo onere, non ha mai fornito la prova
di avere perfezionato il procedimento notificatorio del ricorso in
appello a norma dell’art. 149 cpc. mediante la produzione, oltre
che della raccomandata, anche del relativo avviso di ricevimento,

dice del gravame, al fine di verificare la regolarità del contraddittorio, con la conseguenza perciò che in caso contrario, come
nella specie, l’appello doveva essere dichiarato inammissibile.
Invero, com’è noto, nel processo tributario, allorché l’atto di
appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il
tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai
sensi dell’art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l’appellato
non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica,
od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex
art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e
di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto ( Vedi pure Sezioni Unite: N. 627 del 2008).
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazio

di nor-

me di legge e omessa motivazione, giacché il giudice di appello
non considerava che doveva essere l’appellante a fornire la prova
del proprio assunto, non essendo sufficiente lo studio di settore,
né in proposito il mancato contraddittorio con l’interessato poteva essere significativo.
La censura rimane assorbita.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e contestuale
declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’agenzia delle
entrate.
2

adempimento che peraltro doveva essere vagliato dallo stesso giu-

3

5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura delle questioni
trattate, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza imp , e, decidendo
nel merito, dichiara inammissibile l’appello dell’agenzia delle
entrate; compensa le spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle di questo giudizio a favore della
ricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro
1.500,00(millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Roma, così deciso il 13 giugno 2013.

La Corte

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