Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16906 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso il proprio

studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, COMUNE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 16.4.09, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“il giudizio nasce da un gravame di P.F.S., avvocato in Roma, contro una cartella di pagamento per Iciap relativa all’anno 1996.

La cartella venne annullata dalla commissione tributaria provinciale di Roma, con condanna del comune di Roma alle spese del giudizio.

La commissione tributaria regionale, adita con appello principale del comune nel capo relativo alle spese, e con appello incidentale del contribuente, finalizzato a ottenere la condanna del comune e del concessionario al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., asseritamente derivati da un’iscrizione ipotecaria, ha accolto l’appello principale e ha respinto l’incidentale; ha quindi compensato le spese del primo giudizio e condannato il P. al pagamento delle spese del secondo grado.

Ricorre per cassazione il contribuente articolando due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è inammissibile per inconferenza del quesito di diritto (il quale pure è redatto senza riferimento alla fattispecie concreta, e dunque in termini dissonanti dal consolidato insegnamento di questa Corte: v. sez. un. 12339/2010). Il quesito da per presupposto – senza tuttavia enunciarne la consistenza – che il giudice di merito abbia disposto la compensazione “in ipotesi diverse da quelle espressamente previste dagli artt. 91 e 92 c.p.c”;

riferisce invero la censura a un testo non applicabile alla fattispecie (che è dedotto esser sorta a seguito di un ricorso in data 21.6.2004, sì da andar soggetta al disposto ex art. 92 c.p.c., richiamato dalla normativa sul contenzioso tributario, anteriore, non solo alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009, ma perfino alle modifiche di cui alla L. n. 263 del 2005); non tiene conto che, in aderenza al testo applicabile ratione temporis, la sentenza ha ritenuto di compensare le spese processuali per giusti motivi, “considerato anche il modesto valore di causa”.

Il secondo motivo – che denuncia “erronea enunciazione delle premesse di fatto al rigetto della domanda incidentale dell’appellato ex art. 96 c.p.c.”, asserendo di ricondurre il vizio “alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, quale stravolgimento del fatto e violazione di detta norma, con conseguente omessa motivazione sull’oggetto della controversia e su un fatto decisivo del giudizio” – è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto. Il quale invero da per presupposto un fatto che dalla sentenza non risulta (nè nel quesito è indicato da dove il ricorrente lo tragga), vale a dire che il giudice di merito abbia accertato l’esistenza di un’ipotesi di responsabilità processuale aggravata in danno del contribuente.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA