Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16905 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2168-2020 proposto da:

H.M.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4299/2C18 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2018 R.G.N. 4174/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Milano – nella causa promossa da H.M.A. nei confronti del Ministero dell’Interno per la riforma dell’ordinanza del Tribunale della stessa città di rigetto della domanda di protezione internazionale avanzata – preso atto della mancata comparizione delle parti sia alla prima udienza di discussione che a quella di rinvio ai sensi dell’art. 348 c.p.c., entrambe ritualmente comunicate alle parti, ha ordinato la cancellazione dal ruolo della controversia ed ha dichiarato l’estinzione del processo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso H.M.A. affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è inammissibile.

Come si è ricordato la Corte di appello ha definito la controversia senza alcun esame delle censure avendo preso atto del comportamento processuale delle parti che, pur ritualmente informate della data dell’udienza di discussione della controversia e di quella di rinvio fissata a norma dell’art. 348 c.p.c. non si erano presentate.

Il ricorso in cassazione nulla oppone a tale ben precisa decisione di carattere processuale e muove censure che attengono alla violazione delle norme per il riconoscimento dello status di rifugiato (primo motivo), violazione delle disposizioni in tema di oneri probatori attenuati e dovere di cooperazione istruttoria (secondo motivo), violazione delle disposizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria (terzo motivo).

Si tratta all’evidenza di censure che non sono idonee a scardinare la decisione impugnata affidata a ragioni processuali del tutto diverse. Alla declaratoria di inammissibilità non fa seguito la condanna al pagamento delle spese stante la tardiva costituzione della parte intimata.

Va dato atto invece che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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