Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16905 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27021-2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), P.A. C.F.

(OMISSIS), V.F. C.F. (OMISSIS), domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO CAPUANO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7041/2010 della corte d’appello di NAPOLI,

depositata il 10/11/2010, R.G. N. 7599/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.G., V.F. e P.A., impugnano, prospettando due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 7041 del 2010, chiedendone la cassazione. Il giudice di secondo grado, con la citata pronuncia, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande proposte dai lavoratori, quali soggetti impiegati dalla Regione Campania in lavori socialmente utili nel periodo dal novembre 2001 all’agosto 2003, per n. 25 ore settimanali.

2. In particolare, i ricorrenti avevano lamentato in giudizio che mentre per le prime 20 ore di lavoro gli era stato correttamente corrisposto l’assegno di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, per le ulteriori cinque ore settimanali, la Regione gli aveva corrisposto un importo fisso mensile (Euro 113,36) inferiore a quello previsto dal medesimo art. 8, comma 3, corrispondente alla retribuzione oraria prevista per i dipendenti che svolgono mansioni analoghe presso il soggetto utilizzatore.

Chiedevano, quindi la condanna della Regione al pagamento della somma di Euro 442,68, pari alla differenza tra quanto loro dovuto sulla base del disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, per il periodo oggetto di giudizio e quanto percepito come importo fisso dalla Regione.

3. Il Tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2006, accoglieva in parte la domanda condannando la Regione Campania al pagamento delle somme indicate a fianco di ciascun ricorrente maggiorate degli interessi legali, con compensazione per metà delle spese di giudizio. Il giudice di primo grado riteneva spettanti ai lavoratori le somme calcolate dalla Regione secondo il riconosciuto parametro retributivo, previa decurtazione delle somme non dovute per i giorni “di non effettuazione della prestazione”.

4. L’appello dei lavoratori verteva su tale ultima statuizione.

5. Nonostante la regolare notifica del ricorso, la Regione Campania non si è costituita in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il rigetto parziale della domanda è stato argomentato dai giudici di merito dal fatto che, non avendo i lavoratori prestato le cinque ore aggiuntive in tutte le settimane, percependo tuttavia l’importo inferiore per tutte, in quanto programmate, essi avevano complessivamente percepito un importo maggiore di quanto a loro dovuto in applicazione della diversa norma di legge invocata.

2. Il ricorso censura tale decisione sotto un duplice profilo: in primo luogo per violazione dell’art. 1241 c.c. e del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3; in secondo luogo per la violazione dell’art. 2697 c.c.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, infatti, il diritto azionato maturerebbe infatti solo al superamento settimanale e mensile delle ore previste a carico dell’INPS (20 settimanali e 80 mensili) e quindi sorgerebbe e si esaurirebbe mese per mese, con la conseguenza che l’eventuale conguaglio (compensazione impropria), in ragione di un minore numero di ore effettuate rispetto a quelle programmate, andrebbe verificato in maniera corrispondente, al fine di stabilire se in una determinata mensilità si sia determinato un credito oppure un debito dei ricorrenti.

Ove la Corte territoriale avesse operato nel modo indicato, ne sarebbe risultato un credito dei ricorrenti per gli importi complessivi indicati in ricorso.

Inoltre secondo i ricorrenti la decisione della Corte territoriale violerebbe altresì l’art. 2697 c.c., in ragione del fatto che, dovendosi operare il conguaglio mese per mese, sarebbe stato onere della Regione provare per ognuno dei mesi considerati il minor numero di ore effettuate.

3. Le censure devono essere trattate congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 22033, n. 22415 e n. 22416 del 2013), avendo chiesto l’accertamento del proprio diritto ad un determinato compenso per le prestazioni eccedenti le venti ore settimanali svolte nel corso del rapporto (con le conseguenti condanne), i lavoratori, avevano l’onere di provare l’effettivo espletamento delle relative prestazioni, contestato dalla Regione. Poichè peraltro quest’ultima aveva ammesso in giudizio che un certo numero di ore, inferiore a quello programmato e indennizzato (sia pure sulla base di un importo unitario errato), era stato effettivamente prestato, la Corte territoriale ha accertato che i lavoratori aveva maturato il diritto ad una determinata somma complessiva, inferiore a quella di fatto erogata.

Da ciò correttamente i giudici di merito hanno desunto la parziale Infondatezza della domanda.

Con riguardo poi alla qualificazione di un tale accertamento in termini di compensazione o conguaglio, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’istituto della compensazione e la relativa disciplina, ivi compresa la regola della rilevabilità in giudizio unicamente su istanza di parte, presuppongono l’autonomia dei rapporti giuridici cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti. Qualora viceversa tali crediti nascano dal medesimo rapporto, la relativa “compensazione” si risolve in realtà in una mera operazione contabile, consistente nell’accertamento, operabile in giudizio dal giudice anche d’ufficio, del dare e dell’avere tra le parti.

Applicando la regola indicata al caso in esame, risulta evidente che i crediti delle parti (al pagamento in una certa misura alla ricorrente delle ore eccedenti il minimo di legge programmate e alla compensazione parziale di tale credito con quello della Regione derivante dall’avvenuto pagamento, con importi unitari inferiori al dovuto, di un numero di ore maggiore di quello effettivamente prestato) nascono dallo svolgimento medesimo rapporto di lavoro socialmente utile, mentre nessuna norma limita la rilevanza del relativo fenomeno, ai fini della compensazione impropria, con riferimento al singolo mese di prestazione.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla spese non essendosi costituita la Regione Campania.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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