Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16905 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15187/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSIMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G.

AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA BELLANDI,

NINO SCRIPELLITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2252/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze.

Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Assoimmobiliare s.r.l. avverso un avviso di liquidazione, in materia di imposte ipotecarie e catastali;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio si sarebbe limitato a censurare il fatto che la CTP avesse accolto pedissequamente le risultanze della perizia di parte, senza proporre specifici motivi di censura sul punto.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’appello dell’Ufficio avrebbe contenuto argomentazioni del tutto idonee a soddisfare i requisiti della specificità dei motivi, sicchè la CTR avrebbe dovuto dare ingresso alla valutazione sulla fondatezza del gravame nel merito;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, infatti, la lettura dei motivi dell’appello – riportati per esteso nel ricorso – da contezza del fatto che l’Ufficio aveva rimarcato l’erroneità della decisione di primo grado, alla luce della circostanza che gli immobili considerati (alla stregua dell’utilizzo possibile) sarebbero stati strumentali e che la stessa società venditrice avrebbe confermato la bontà della liquidazione dell’imposta operata dall’Agenzia, ammettendo esplicitamente che si trattasse di un immobile di natura strumentale;

che, sulla scorta di tale inquadramento, sarebbe stata del tutto legittima l’inapplicabilità della disposizione agevolativa di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8 bis (cfr. Sez. 5, n. 22765 del 09/11/2016);

che, d’altronde, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni già svolte avanti il giudice di primo grado e da quest’ultimo disattese, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 6-5, n. 1200 del 22/01/2016);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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