Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16905 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16905 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9713-2011 proposto da:
EDILTERMICA FOLIGNO SRL 00601670557 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
MALFATTO BARTOLOMEO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PERUGIA del 7.7.2010, depositata il 04/10/2010;

Data pubblicazione: 05/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

E’ presente il Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CE COLA.

Ric. 2011 n. 09713 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9713/11

Ricorrente: società Ediltermica Foligno srl.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

l. La società Ediltermica Foligno srl. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 113/02/10, depositata il 4 ottobre 2010, con la quale, rigettato l’appello della
medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione
inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Ires, Irap ed
Iva per l’anno 2004, veniva respinta. In particolare il giudice
di secondo grado osservava che l’atto impositivo era legittimo,
perché emesso a seguito di accertamento induttivo dopo regolare
attività istruttoria, per la quale peraltro nessun obbligo sussisteva per l’emissione di processo verbale di constatazione.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorren deduce violazione di varie norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’avviso di accertamento non poteva essere emesso in
mancanza di previa redazione del processo verbale di constatazione, onde mettere la contribuente nella condizione di essere informato di tutto il procedimento amministrativo, affinché essa valutasse l’eventuale definizione della relativa pratica; e ciò per
dovere di collaborazione tra amministrazione ed interessata.
Il motivo è infondato. Va premesso che la stessa ricorrente ha
riconosciuto che – come del resto l’agenzia aveva sempre sostenuto
– l’ufficio le aveva trasmesso l’invito a comparire n.
100019/2008, e ciò prima ancora della notifica dell’atto impositi1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

vo, onde procedere a verificare la concreta posizione della Ediltermica Foligno a seguito del ritrovamento della contabilità informatica “in nero”, relativa al 2004, in sede di verifica dei
funzionari erariali, avente ad oggetto l’annualità 2005. Si trattava quindi prettamente di accertamento induttivo, operato su da-

dell’agenzia, e per il quale quindi alcuna previa contestazione
era prescritta, in particolare dopo che l’invito a comparire, onde
produrre documentazione e quant’altro, pur non essendo necessario,
era comunque rimasto inevaso senza alcuna giustificazione da parte
dell’interessata. Al riguardo va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 d l
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi
scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod.
tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione
patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta. Ne consegue che detta “contabilità in nero”, per il
suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla
sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli, onere che nella specie la Ediltermica non aveva assolto (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 24051
del 16/11/2011, n. 9210 del 2011). In particolare poi va rilevato
che in tema di imposta sul valore aggiunto, l’attività di accertamento degli uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur
dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele per evitare
arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente,
non è retta dal principio del contraddittorio, e l’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel prevedere
2

ti, elementi e documenti legittimamente venuti in possesso

3

la convocazione del contribuente con l’invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate
nei conti bancari o in altro modo, attribuisce all’Amministrazione una mera facoltà al fine di acquisire elementi istruttori e non
un obbligo, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 6232

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono 1. socvombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi C 10.000,00(diecimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Roma, così deciso il 13 giugno 2013.

del 18/04/2003, n. 8422 del 2002).

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