Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16905 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19983/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 151/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 4.6.08, depositata il 30/06/2008;

udita la reflazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Caserta, n. 263/01/2006, che aveva accolto un ricorso di R.P. avverso un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro. Ha motivato sul rilievo che l’appellante non aveva provato – allegando copia dell’avviso di ricevimento – il perfezionamento della notificazione dell’atto all’indirizzo del destinatario. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3. Premesso che la notifica dell’atto di appello era stata ritualmente eseguita presso il domicilio eletto in primo grado, vi si sostiene che il giudice di merito, non avendo rinvenuto agli atti dell’appello l’originale della cartolina verde attestante la rituale notifica, avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito dell’avviso suddetto, necessario per il controllo di ritualità e validità della notificazione.

Il motivo, seppur sorretto da quesito che può ritenersi idoneo in parte qua, sembra manifestamente infondato, dal momento che giustappunto come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (sez. un. n. 627/2008) la mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato notificato per posta non integra un’ipotesi di nullità della notificazione, non essendo, l’avviso detto, elemento costitutivo del procedimento notificatorio. La mancata produzione (o il mancato rinvenimento) rileva ai fini della prova del perfezionamento della notificazione. Consegue che, ove l’appellante non produca, dinanzi alla commissione tributaria regionale, il documento comprovante l’avvenuto perfezionamento della notificazione (fatto pacifico in causa), legittimamente la commissione dichiara l’inammissibilità dell’appello. Nè è tenuta ad accordare d’ufficio all’appellante un termine per integrare la documentazione mancante.

D’altronde non risulta neppure dedotto – in questa sede – che l’appellante, in mancanza della costituzione dell’appellato, abbia fatto richiesta di fruire di un simile termine.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto il ricorso va rigettato;

– che l’intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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