Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16904 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16904 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 11889-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELET1 RICO SPA 09633951000 – Società con.(2
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

,

Data pubblicazione: 24/07/2014

- ricorrenti contro
AURELIO UMBERTO;
-intimato –

25.3.2011, depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 19 aprile 2011, ha
rigettato l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Barra, che aveva accolto la domanda di
Umberto Aurelio, intesa ad ottenere il risarcimento del danno
conseguito a una serie di inadempimenti del contratto di
somministrazione di energia elettrica, inadempimenti che avevano
determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi
aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato nel fatto che
con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,
quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato;
che, in particolare, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità
di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli obblighi di
informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
Ric. 2012 n. 11889 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-2-

avverso la sentenza n. 4699/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

che la deliberazione n. 200 del 1999 e segnatamente l’art. 6, comma 4,
di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza, perché
la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h) di tale
fonte attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2, comma 12,
lett. h) della legge 481/1995, in relazione all’art. 1196, cod. civ.,
considerato che la prima fonte non prevede affatto che l’AEG possa
modificare una norma primaria.
Con il quarto mezzo viene prospettata violazione e falsa
applicazione dell’art.1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il
Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del
contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit.,
nonostante fosse prevista dall’art. 2 comma 20 lett. c) della legge n.
481/1995 una sanzione a carico dell’esercente diversa dalla
sostituzione o dall’invalidità della clausola difforme.
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva
Ric. 2012 n. 11889 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi

inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione,
in quanto la pretesa discrezionalità del distributore nella scelta delle

di pagamento della bolletta, sarebbe in contrasto con l’asserito
carattere imperativo della delibera dell’AEEG.
Con il settimo motivo si deduce l’assenza di un reale danno subito e
correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
2. I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
Ric. 2012 n. 11889 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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modalità di adempimento dell’obbligo di assicurare una forma gratuita

integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o

speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la
consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella

richiamata sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può
farsi rinvio — la previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente
come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di
contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa
Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato
attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Ric. 2012 n. 11889 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione

Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia

3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna parte intimata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 600,00 (di
cui euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali e accessori come per
legge.
Roma 11 giugno 2014
Il Presidente

L’estensore

Mario Fino cchiaro

Adelaide Amendola

c(L,L

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