Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16904 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17392/2006 proposto da:

I.G.A.R. IMPRESA GESTIONI ALBERGHI RISTORANTI SRL (OMISSIS) in

persona del suo Amministratore Unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo studio

dell’avvocato FRAZZITTA ORIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CACOPARDO Guido giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERMINI IMERESE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore Dott. G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AGRI 3, presso lo studio dell’avvocato MORMINO IGNAZIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato VALVO Antonio giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 18/2/2005, depositata il

15/04/2005, R.G.N. 547/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. IGAR proponeva appello avverso la sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Termini Imprese che, decidendo su quattro procedimenti riuniti (dei quali tre costituiti da opposizioni a decreti ingiuntivi emessi, su istanza della IGAR, a carico del Comune di Termini Imprese in relazione ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale denominato ” (OMISSIS)”, ed il quarto instaurato a seguito di citazione a giudizio del Comune suddetto ad opera dell’Igar) e dopo che lo stesso Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva revocato i decreti opposti affermando il diritto dell’Igar a conseguire, a titolo di indennità d’accessione, la minor somma tra lo speso ed il migliorato, aveva liquidato il credito dell’Igar in L. 6.402.851.357, condannando il Comune pagare la differenza tra tale somma e la provvisionale liquidata con la sentenza non definitiva.

Il Comune proponeva a sua volta appello incidentale, e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza non definitiva depositata il 25.11.99, rideterminava in L. 8.601.176.980 il credito per indennizzo a favore dell’appellante e, quindi, con sentenza definitiva depositata il 15.4.05, rideterminava tale credito in Euro 4.476.447,40 e condannava il Comune a pagare all’Igar, in aggiunta a quanto stabilito con la sentenza non definitiva, l’ulteriore somma di Euro 34.310,22, oltre rivalutazione ed interessi, confermando nel resto l’impugnata sentenza e dichiarando interamente compensate le spese del giudizio d’appello, con conseguente condanna dell’appellato al rimborso in favore dell’appellante della metà delle spese della CTU espletata in appello.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Igar, con un solo motivo, mentre il Comune ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e motivazione illogica, erronea e contraddittoria in punto di spiegazione delle ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite.

Il motivo non può considerarsi fondato.

Va premesso che, trattandosi di procedimento iniziato anteriormente alla data dell’1.3.2006, si applica nella specie il testo dell’art. 92 cpv. c.p.c., precedente all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1.

Ciò stabilito, si rileva che è principio giurisprudenziale costante e pacifico di questa C.S. che la facoltà di compensare, totalmente o parzialmente, tra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, al quale è inibito soltanto di condannare anche in minima parte alle spese stesse il soggetto totalmente vittorioso.

E’ altrettanto pacifico che i giusti motivi di cui all’art. 92 cpv.

c.p.c., sfuggono per la loro stessa natura a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche esemplificativa, così come l’insindacabilità – da parte del giudice di legittimità – del giudizio circa la compensazione totale o parziale delle spese trova un limite tutte le volte “che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale” (Cass. n. 5390/2000; nello stesso senso cfr. n. 7523/09 e S.U. n. 20598/08).

Tanto però non è accaduto nel caso si specie, avendo la Corte di merito congruamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di compensare le spese relative al secondo grado di giudizio, e senza che possa avere rilievo alcuno il dissenso manifestato dalla ricorrente nei riguardi di tali ragioni.

Infatti, la sentenza impugnata (v. pagg. 8 e 9) ha fatto proprie, richiamandole, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della compensazione integrale delle spese disposta per il primo grado di giudizio (“riferimento alla complessità della controversia, ai problemi giuridici e tecnici affrontati e, in parte, anche alla novità delle questioni”), motivando altresì la propria condivisione di quelle ragioni con riferimento alla “particolarità del rapporto che ha dato luogo alla controversia e la peculiarità dell’immobile (destinato ad albergo) che ha reso assolutamente complessa la determinazione dell’indennizzo, infine, riconosciuto alla IGAR s.r.l.”.

Non sembra affatto che nelle ragioni, come sopra esposte, ricorrano ictu oculi quei caratteri di palese illogicità ed erroneità che vengono richiesti dall’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.

Nè la ricorrente, che pur analizza singolarmente le ragioni addotte, indica in maniera specifica i vizi logici di evidente ed immediato rilievo che inficerebbero il processo decisionale sulle spese.

D’altra parte, la stessa esposizione dello svolgimento del processo, contenuta nel ricorso e mutuata dalla sentenza impugnata, sta a dimostrare proprio “quella complessità della controversia” in generale, su cui insiste la Corte d’appello come causa prima giustificatrice della disposta compensazione, essendo innegabile che non può ritenersi di “semplice soluzione” una disputa sulla liquidazione di un indennizzo per accessione nella minor somma tra lo speso ed il migliorato, che ha richiesto la nomina di un collegio di tre consulenti tecnici d’ufficio, con il corollario di richieste ai medesimi di ulteriori chiarimenti e relativo deposito di relazioni suppletive.

Appare, dunque, del tutto giustificato il riferimento dei giudici di merito alla complessità, quanto meno, dei problemi tecnici affrontati dal collegio peritale e derivanti anche dalla specifica destinazione dell’immobile ad albergo.

Ed invero, risulta dalla sentenza gravata (v. pag. 5) che, ad esempio, la pronuncia in via definitiva sull’ottavo motivo d’appello, concernente il mancato indennizzo per le attrezzature (cucine, celle frigorifere e così via), ha comportato la necessità della richiesta di nuovi chiarimenti al collegio dei CTU, con deposito in atti di una ulteriore relazione.

Nè va sottaciuto che nella presente controversia erano inizialmente in discussione anche delicati profili giuridici, quali la nullità del contratto tra le parti stipulato senza la previa copertura finanziaria e quindi in violazione delle leggi in materia.

Non risulta, quindi, immotivato e palesemente illogico il riferimento fatto dalla sentenza impugnata alla complessità anche dei problemi di natura giuridica dibattuti in causa, tanto più ove si ponga attenzione al fatto che sarebbe stato anche onere dell’odierna ricorrente, in procinto di concludere il contratto di affitto con l’ente locale, di accertarsi preventivamente che sussistessero tutti i requisiti prescritti dalla legge per una stipula contrattuale valida e conforme alla normativa in materia.

Risulta, pertanto, in conclusione che la maggior parte almeno delle ragioni addotte per la compensazione delle spese sono logicamente plausibili e trovano perfettamente riscontro giustificativo nelle risultanze processuali.

Il ricorso deve essere, perciò, respinto, mentre ricorrono giusti motivi, tenuto conto della natura della questione dibattuta, per la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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