Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16904 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2166-2020 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI GROTTAROSSA 50,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della protezione Internazionale di Foggia, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 875/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/10/2016 R.G.N. 1511/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Bari ha confermato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale avanzata da M.J. già negata dalla Commissione territoriale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.J. affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è inammissibile.

Rileva il Collegio che mentre la sentenza della Corte di appello di Bari è stata pronunciata il 10 ottobre 2016 il ricorso in cassazione risulta notificato solo il 29.12.2019 quando, all’evidenza, la parte era oramai da tempo decaduta dalla facoltà di proporlo.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio stante la tardiva costituzione della controricorrente mentre ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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