Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16904 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15133-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

CE.DI.SA. – CENTRO DIAGNOSTICO SALERNITANO SPA, in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 11560/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello della s.p.a. CE.DI.SA. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso l’avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP, relativo al 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come, avuto riguardo alla notifica dell’accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni, la motivazione dell’urgenza eccepita dall’Ufficio non avrebbe potuto essere ricondotta all’istanza di transazione fiscale L.Fall., ex art. 182 ter;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonchè del R.D. n. 267 del 1942, art. 182 bis e art. 182 ter, come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sola circostanza che la società versasse in stato di dissesto, per cui era stata indotta a presentare “istanza di transazione fiscale”, avrebbe senza dubbio costituito una “ragione d’urgenza” idonea a consentire la notifica ante tempus dell’atto impositivo;

che, col secondo motivo, viene censurato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, concernente il fatto che la proposta di transazione era carente della documentazione richiesta e che la successiva integrazione aveva portato la società ad avanzare una nuova proposta; che l’intimata si è costituita, svolgendo, a sua volta, un motivo di ricorso incidentale, concernente la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’integrale soccombenza dell’Agenzia nei giudizi di merito;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato; che, nella specie, il motivo d’urgenza era estraneo alla sfera dell’Agenzia e, d’altronde, la richiesta di concordato trovava la sua ragione d’essere nella circostanza che il contribuente versasse in un grave stato di crisi: la procedura ai sensi della L.Fall., art. 182 ter, (“La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste”) presuppone la previa determinazione dei crediti dell’Erario, il che è naturalisticamente e logicamente incompatibile con il rispetto dei termini ordinari;

che il secondo motivo resta assorbito;

che il motivo di ricorso incidentale resta parimenti assorbito; che il ricorso va dunque accolto in ordine al primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si adegui alla statuizione sopra indicata, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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