Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16904 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16904 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 9691-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SOCIETA’ COOPERATIVA
PER AZIONI 00053910149;
– intimata avverso la decisione n. 602/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di MILANO del 24.9.09, depositata il 26/02/2010;

Data pubblicazione: 05/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAEL

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 09691 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 9691/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Banca Popolare di Sondrio Scpa.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la decisione della commissione
tributaria centrale, sez. stacc. della Lombardia, n. 602/04/10,
depositata il 26 febbraio 2010, con la quale, rigettato quello
dell’intendenza di finanza contro la pronuncia di quella di secondo grado, l’impugnazione della società Banca Popolare di Sondrio
Scpa., inerente al silenzio-rifiuto di rimborso, relativo agli interessi maturati sui crediti d’imposta Irpeg e Ilor per il 1986,
veniva accolta. In particolare il giudice di terzo grado osservava
che la normativa introdotta con l’art. 36 Dpr. n. 42/88, secondo
cui tali interessi vanno tassati come posta attiva di bilancio,
non poteva applicarsi nel caso in esame, posto che la dichiarazione del reddito non era stata conforme alle prescrizioni del Tuir
1986, non essendo perciò ancora precluso alla contribuente di presentare quella integrativa, ovvero istanza di rimborso come nell
specie. La Banca Popolare di Sondrio non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTC non considerava che la nuova disciplina introdotta col Tuir del 1986, secondo
cui ormai gli interessi compensativi sui crediti d’imposta sono
tassabili, contrariamente a quella precedente, doveva applicarsi
pure nel caso in esame, posto che, com’è pacifico, l’istanza di
rimborso era stata presentata solo il 28.9.1988, mentre invece la
novella non era applicabile ai rapporti per i quali fosse intervenuta definitività ovvero tale istanza ovvero l’integrazione fosse-

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

2

ro state presentate prima dell’entrata in vigore del Dpr. n. 42
del 4.2.1988.
Il motivo è fondato, atteso che in tema di imposte sui redditi
e con riguardo al regime transitorio dettato dall’art. 36 del
d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 – il quale ha reso retroattivamente

22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che le dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d’imposta antecedenti all’i gennaio
1988 (validamente presentate) siano ad esse conformi, – il contribuente, che, al fine di evitare la retroattività di una disposizione del TUIR meno favorevole, intenda emendare – sotto forma di
istanza di rimborso, come in linea di principio gli è consentito la dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata (e nella quale
aveva erroneamente anticipato il contenuto della norma sopravvenuta), è tenuto a formulare detta istanza prima dell’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988, avvenuta 1’1.3.1988, ma con
efficacia dall’1.1.1988 ex art. 37 del medesimo. Infatti si deve
ritenere che solo in tal caso la domanda produca tempestivamente
l’effetto di rendere “non conforme” la dichiarazione originaria
alle disposizioni successive e, quindi, di sottrarre il contribuente all’applicazione retroattiva di queste ultime, come nel caso
in esame, e cioè fattispecie relativa al regime fiscale degli interessi attivi su crediti d’imposta, non tassabili secondo il previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed assoggettati, invece,
a tassazione ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, avendo la banca presentato l’istanza il 28.9.1988 (Cfr. anc
Cass. Sentenze n. 6311 del 30/03/2004, n. 18854 del 2003).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta ivata
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di

2

applicabili (anche “in malam partem”) le disposizioni del d.P.R.

3

quelo in opposizione della contribuente avverso l’atto di contestazione per irrogazione di sanzione.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
a

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata , decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso delle altre di
questo giudizio, che liquida in euro 2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA