Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16904 del 02/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 02/08/2011), n.16904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18725-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.L.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 320/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 23.4.08,

depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

OSSERVA

– Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist.

di Latina, n. 320/39/2008, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di I.L.R. avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di una ritenuta Irpef operata dal comune di Roccasecca, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1 – Tuir e la L. n. 413 del 1991, art. 11 su un’indennità di occupazione pagata a seguito di sentenza di condanna del Tribunale civile di Cassino n. 146 del 2000.

Il giudice di merito ha ritenuto che la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9, postula, in applicazione del principio di competenza economica, che nel vigore della citata legge si sia avuta, non già la materiale percezione della somma, sebbene il trasferimento del bene di volta in volta conseguente a decreto di esproprio, ovvero a cessione volontaria, o a occupazione acquisitiva dipendente dalla sopravvenuta illegittimità della disposta occupazione d’urgenza.

Questa ratio decidendi è censurata con tre motivi conclusi da idonei quesiti.

L’intimata non ha svolto difese.

I motivi – con cui si denunzia (a) violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; (b) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 7, anche in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); (c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – appaiono all’evidenza fondati.

La giurisprudenza di questa Corte è saldamente attestata sul principio per cui: In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, e in particolare prima dell’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui alla citata Legge, art. 11, comma 9, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma; nè tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il Legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, come la plusvalenza in esame (Cass. n. 2593/2008, n. 2490/2005, n. 15477/2004, n. 7449/2003, n. 8719/2003, n. 8719/2002; infine il anche Cass. n. 10811/2010).

Nel caso di specie è certo che l’indennità venne percepita dopo l’entrata in vigore della legge detta, stante il riferimento della sentenza di merito al fatto di esser conseguita a una condanna in sede civile pronunciata dal Tribunale di Cassino nell’anno 2000.

La ritenuta secca del 20 % si applica, in base all’art. 11, comma 7 cit., alle somme di cui ai commi 5 e 6 (id est, alle intere somme), salva l’opzione del contribuente per la tassazione ordinaria.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384, cpv. c.p.c., rigettando l’impugnazione interposta avverso il silenzio-rifiuto;

– che le spese processuali dei gradi di merito possono essere compensate per giusti motivi, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il silenzio-rifiuto.

Compensa le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito e condanna l’intimata alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011

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