Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16903 del 20/07/2010

Cassazione civile sez. III, 20/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 20/07/2010), n.16903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15065/2006 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato IORIO Paolo, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO VILLAGGIO CALA DI ROSA MARINA (OMISSIS) in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore Ing. P.

D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI

12, presso lo studio dell’avvocato PALMA STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DELEONARDIS COSIMO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 19/12/2005, depositata il 07/02/2006,

R.G.N. 283/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2.10.98 P.A., premesso che il 15.5.97 aveva richiesto al Consorzio Villaggio (OMISSIS) l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande; che il 17.5.97 il C. gli aveva concesso il nulla osta per tale installazione, subordinato all’ottenimento da parte di esso esponente delle necessarie autorizzazioni amministrative; che, ottenute quest’ultime, il C. si era visto negare nel giugno del 1998 l’accesso per l’inizio dei lavori con la motivazione che il predetto nulla osta non aveva valore per l’anno in corso; conveniva in giudizio il C. dinanzi al Pretore di Ostuni per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione.

Il convenuto eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, sostenendo la legittimità del suo operato atteso che il nulla osta era riferito solo al 1997 e che esso era comunque condizionato al rispetto delle autorizzazioni amministrative.

Il Tribunale di Brindisi condannava il C. al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 59.950,00 oltre interessi e spese.

Il C. proponeva appello, lamentando nel merito che il primo giudice non aveva considerato che l’esercizio dell’attività del P. era subordinato alla stipula di un contratto di comodato d’uso e che tale stipula, a sua volta, era subordinata alla concessione delle necessarie autorizzazioni amministrative ed al rispetto di esse nell’esecuzione dei lavori, mentre il sito individuato dal P. era in violazione della distanza dal mare imposta con la concessione.

L’appellato chiedeva il rigetto dell’appello, e con sentenza depositata il 7.2.06 la Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda del P..

Avverso tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso per cassazione il P., con due motivi, mentre il C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1803 c.c., per non aver la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dal C. soltanto nel giudizio d’appello, secondo cui l’esercizio dell’attività da parte di esso ricorrente era subordinato alla stipula di un contratto di comodato d’uso, e per non avere la stessa rilevato che tale contratto era stato di fatto concluso tra le parti.

Con il secondo motivo lamenta invece omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, avendo la Corte di merito omesso di valutare se vi era per esso ricorrente la possibilità di installare il chiosco alla distanza richiesta dal Comune di Ostuni.

1. Il primo motivo non è fondato, in quanto giustamente la Corte di merito ha preso in considerazione le doglianze sollevate dal C. nell’atto di appello in ordine alla mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle sue eccezioni riguardanti, da un lato, che l’esercizio dell’attività del P. fosse subordinata alla stipula di un contratto di comodato d’uso e, dall’altro, che detta stipula fosse a sua volta subordinata all’avvenuto rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ed al loro rispetto nell’esecuzione delle opere previste.

Ed invero, non si tratta affatto nel caso di specie di eccezioni nuove, sollevate per la prima volta nel giudizio d’appello e, quindi, inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, giacchè lo stesso odierno ricorrente riconosce, all’inizio di pag. 9 del ricorso, che l’eccezione della mancata conclusione del contratto di comodato d’uso era stata “appena accennata nella comparsa di costituzione (punto 2) del primo grado di giudizio”; e va altresì rilevato che la stessa sentenza impugnata, nel corso dello svolgimento del processo, da atto espressamente che il C., costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia eccepito nel merito, oltre alla circostanza che il “nulla osta” del 17.5.97 si riferiva solo all’anno 1997, anche quella ulteriore secondo cui “lo stesso era subordinato al rispetto delle autorizzazioni amministrative” (v. pag.

3 della sentenza impugnata).

Va aggiunto, sul punto in questione, che la stessa sentenza ha sottolineato, nella parte motiva a pag. 5, la circostanza che la conclusione del contratto di comodato era stata espressamente prevista nella lettera d’accompagnamento dell’indicato “nulla osta” e che ad essa era subordinato l’esercizio dell’attività del P..

Legittimamente, dunque, la Corte di merito ha considerato le eccezioni in questione, siccome rientranti nel “thema decidendum” sin dal giudizio di primo grado.

Va aggiunto a quanto sopra rilevato che, ammesso pure, come sostiene il ricorrente, che nella specie il contratto di comodato si sia concluso tra le parti in maniera tacita a seguito dell’avvenuta consegna del bene oggetto del comodato stesso per effetto dell’inizio dei lavori di costruzione del chiosco, ciò non sarebbe valso comunque a far accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dal P., essendo rimasto accertato che il medesimo non aveva rispettato le condizioni di cui alla concessione del (OMISSIS) rilasciatagli dal Comune di Ostuni.

La sentenza impugnata ha, infatti, richiamato il rapporto 2.7.98 della Polizia Municipale di Ostuni dal quale si evince che il P. aveva iniziato i lavori di costruzione di un gazebo a forma circolare posto all’interno della macchia mediterranea e ad una distanza di 33 metri dalla battigia del mare anzichè ad oltre 50 metri, e dunque in violazione delle precise prescrizioni stabilite nella sopraccitata concessione.

La sospensione dei lavori in questione ad opera dei V.U. di Ostuni a seguito delle accertate infrazioni comporta, quindi, necessariamente che non sia addebitabile al C., così come correttamente ritenuto dai giudici d’appello, la mancata realizzazione del chiosco.

2. Anche il secondo motivo è palesemente infondato.

Una volta, infatti, che la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la sospensione dei lavori di costruzione del gazebo è stata disposta per ordine della P.A. e non già per intervento del C., non si vede proprio in forza di quale elemento o atto negoziale la medesima avrebbe dovuto procedere ad una valutazione circa la possibilità per il P. di installare il chiosco alla distanza richiesta.

Ed invero, partendo proprio dalla tesi del ricorrente che il comodato si sia perfezionato tra le parti per un loro comportamento concludente, ne consegue che il medesimo non può che aver avuto ad oggetto una area determinata, e solo quella, che è stata poi ritenuta non conforme alle prescrizioni della concessione amministrativa.

Avrebbe semmai dovuto il ricorrente dimostrare sia la possibilità, da una parte, di erigere altrove il gazebo che, dall’altra, l’obbligo del C. a consentire tale erezione: circostanze, entrambe, di cui il P. non ha fornito prova alcuna.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità degli esiti dei due giudizi di merito, per la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA