Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16903 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2151-2020 proposlo da:

S.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’Avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1944/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2019 R.G.N. 1370/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 18.6.2019 ha confermato il diniego di protezione internazionale a S.J., cittadino (OMISSIS) di etnia (OMISSIS) e fede (OMISSIS), espatriato per migliorare la situazione economica sua e della famiglia e per sottrarsi al reclutamento da parte di una setta di cui il padre, deceduto, era lo stregone.

2. Il giudice di appello conferma la decisione del Tribunale ritenendo che le dichiarazioni rese nelle varie fasi erano inattendibili e tra loro radicalmente contrastanti. Ha ritenuto che fosse rimasta incerta la provenienza geografica, inadeguata la collaborazione immediata e spontanea, non accertate le circostanze di fatto allegate a sostegno della protezione chiesta. Inoltre ha escluso che nel territorio di provenienza, ammesso che fosse la (OMISSIS), si registrasse una situazione indiscriminata di conflitto interno o internazionale.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.J. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e degli artt. 2 e 3 CEDU non può essere accolto.

4.1. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato le disposizioni in tema di onere della prova e di valutazione della credibilità del richiedente asilo avendo omesso di procedere all’istruttoria che la legge impone nell’esaminare le domande di protezione internazionale e non avere valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente. La motivazione della sentenza sarebbe apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. poichè le dichiarazioni sarebbero plausibili stante la coerenza geografica tra luogo di nascita e crescita del ricorrente ((OMISSIS) in (OMISSIS)) dove effettivamente la stessa Corte afferma che la setta avrebbe una certa influenza. Inoltre la domanda era stata presentata al più presto ed il tenore delle dichiarazioni era compatibile con grado di maturità e sviluppo personale.

4.2. Rileva al riguardo il Collegio che la censura, pur prospettata anche come violazione di legge denuncia piuttosto una carenza motivazionale e contesta la ritenuta non credibilità delle dichiarazioni da parte della Corte di appello. A ben vedere, invece, il giudice di secondo grado ha esattamente applicato i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e nello specifico ha ritenuto sussistenti dubbi, ai sensi della lett. c) ed e) citata norma, evidenziando che il racconto del richiedente era stato prospettato in maniera totalmente differente nella fase amministrativa e poi davanti al giudice, anche rispetto alla narrazione del ricorso. Si tratta di valutazione dei fatti come prospettati che appartiene al giudice del merito il quale vi ha proceduto con un esame complessivo degli stessi e non come denunciato attraverso la valorizzazione di elementi isolati. Va qui ribadito allora che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (cfr. Cass. n. 14674 del 2020). In sostanza il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda e gli esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 11925 del 2020 ed anche n. 28782 del 2020).

5. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8 e art. 32, comma 3 degli artt. 2 e 10 Cost. e dell’art. 8CEDU avendo motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria sulla domanda di protezione umanitaria.

5.1. In tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, occorre procedere ad una valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese e la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. n. 18443 del 2020) e nella specie la Crte territoriale non ha compiuto alcuna indagine trascurando del tutto di

esaminare la situazione in cui il ricorrente versava all’atto dell’espatrio e non ha affatto verificato se andava ad incidere su condizioni minime di svolgimento di una vita dignitosa (nella specie era stata dedotta l’estrema miseria, il diniego di istruzione, l’abbandono da parte della famiglia e poi da parte della compagna proprio a causa della estrema povertà vedi Cass. N. 21549/20220 e CORTE EDU 19/1/21 Lacatus c. Svizzera).

6. In conclusione, cassata sul punto la sentenza impugnata deve essere disposto il rinvio per la decisione alla stessa Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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