Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16903 del 10/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 10/08/2016), n.16903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9146-2015 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G.M. DI

MESSINA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA MILITERNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI MARCHESE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO RIZZO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/01/2015 R.G. N. 1324/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato PAOLO GAMBERALE per delega GIOVANNI MARCHESE;

udito l’Avvocato FERNANDO RIZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e

per quanto di ragione il 2 motivo, assorbito il 3 motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Messina ha accolto il reclamo L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, comma 58, proposto da N.R. avverso la sentenza del Tribunale di Messina che, revocando la ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, in accoglimento della impugnazione incidentale della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ” G.M.”, aveva respinto tutte le domande proposte dal ricorrente.

2 – Il N., detenuto per la espiazione della pena definitiva di quattro anni di reclusione, inflitta per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p., aveva adito il Tribunale asserendo di non avere mai avuto comunicazione del licenziamento e, prima ancora, degli atti del procedimento disciplinare, tutti erroneamente inviati presso lo studio del difensore che lo assisteva nel processo penale. Aveva, quindi, domandato: l’accertamento della illegittimità, nullità o inesistenza di detti atti nonchè del licenziamento disposto dalla Azienda ospedaliera con Delib. 31 ottobre 2012; l’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 2; la condanna dell’ente alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione. Aveva, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto a percepire durante lo stato di detenzione il 50% della retribuzione fissa mensile e l’assegno per il nucleo familiare, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del C.C.N.L. Comparto Università.

3 – L’ordinanza emessa il 16 settembre 2013 aveva accolto solo parzialmente il ricorso, accertando la denunciata violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis ma ritenendo che la tutela da riconoscere al ricorrente fosse solo quella indennitaria prevista dal cit. art. 18, comma 6, nel testo vigente ratione temporis, applicabile anche all’impiego pubblico contrattualizzato per la evidente identità dei beni tutelati dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e dal richiamato art. 55 bis.

4 – Il giudice dell’opposizione, invece, pur condividendo l’ordinanza nella parte in cui aveva affermato che il licenziamento era stato intimato senza le prescritte garanzie procedimentali, aveva escluso che al N. potesse essere riconosciuta la tutela indennitaria, perchè la stessa non era stata richiesta espressamente, mentre doveva essere formulata una apposita domanda, in considerazione della ontologica diversità fra i diversi regimi disciplinati dall’art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

5 – La Corte territoriale, al contrario, dopo avere ribadito che nessuna comunicazione era stata inviata al N. presso la sua residenza o presso la Casa Circondariale di Siracusa ove lo stesso era recluso, ha ritenuto che nella fattispecie dovesse essere ravvisato un licenziamento orale e, applicati la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 1 e 2 nonchè l’art. 48 del CCNL di Comparto, ha dichiarato la inefficacia del recesso ed ha condannato l’Azienda Sanitaria a reintegrare il reclamante dalla data di cessazione dello stato di detenzione ed a corrispondere allo stesso, per tutto il periodo di reclusione, il 50% della retribuzione, unitamente all’assegno per il nucleo familiare.

6- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ” G.M.” sulla base di due motivi, articolati in più punti ed illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Azienda ha anche domandato, con il terzo motivo, la condanna del N. alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata ed al pagamento delle spese di lite. N.R. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo l’Azienda ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Rileva che la Corte territoriale, nel qualificare il licenziamento orale, avrebbe omesso di valutare il fatto storico dell’avvenuta conoscenza da parte del N. della Delib. Commissario Straordinario n. 211 del 31.10.2012, fatto desumibile da tutta la documentazione versata in atti dalla Azienda e dallo stesso lavoratore, il quale, già in allegato al ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. il 7.12.2012, aveva depositato la richiamata deliberazione.

2 – Il secondo motivo, articolato in più punti, censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 2 e 6 alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 1 e 6, come modificata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, agli artt. 1334, 1335, 2727, 2728 e 2729 c.c. nonchè agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il licenziamento fosse stato intimato in forma orale perchè, al contrario, la volontà di recedere dal rapporto era stata manifestata con atto scritto, ossia con la deliberazione del 16.10.2012, il cui contenuto era stato portato a conoscenza del destinatario, sia pure mediante l’invio in luogo diverso da quello di residenza. Aggiunge che, di conseguenza, non poteva essere applicato la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 1, poichè al licenziamento inefficace per violazione del procedimento disciplinare o per irregolarità della notifica si applica la tutela prevista dal comma 6, limitata alla sola indennità risarcitoria onnicomprensiva.

Infine la ricorrente richiama le disposizioni del codice civile in tema di presunzioni nonchè quelle del codice di rito sulla valutazione della prova per sostenere che la conoscenza dell’atto unilaterale recettizio doveva essere desunta dalla Corte territoriale, anche ricorrendo al ragionamento presuntivo, considerando da un lato la documentazione prodotta, dall’altro il complessivo comportamento del N..

3 – E’ fondato il motivo che denuncia la errata interpretazione ed applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2.

La norma citata, nel prescrivere che “il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”, esige che lo scritto da utilizzare come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all’interessato, ma sia anche a lui consegnato, poichè solo con la consegna, o con il rifiuto da parte del destinatario, lo stesso, in quanto atto unilaterale recettizio, acquista efficacia ex art. 1334 c.c..

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la norma, oltre a non richiedere formule sacramentali per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto, non prescrive nulla in merito alle modalità della comunicazione, ed in particolare non esige nè che l’atto debba essere necessariamente spedito a mezzo raccomandata al domicilio del prestatore nè che la sua consegna debba essere documentata per iscritto, ben potendo la stessa essere provata anche a mezzo di testimoni (Cass. 4.2.1997 n. 1024 e Cass. 16.11.2000 n. 14825; si rimanda anche a Cass. 19.7.2012 n. 12499 ed ai richiami ivi contenuti).

Ne discende che la spedizione dell’atto con il quale il licenziamento viene intimato in luogo diverso dal domicilio del destinatario impedisce solo al datore di lavoro di avvalersi della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., ma non trasforma il recesso in un atto orale, quando la volontà del datore sia stata chiaramente esternata nello scritto, nè rende definitivamente inefficace il licenziamento che, al contrario, è produttivo di effetti dal momento in cui, sia pure con modalità diverse dalla ricezione nel proprio domicilio, il lavoratore venga in possesso dell’atto.

La Corte territoriale ha, quindi, errato nel ritenere che nella specie il licenziamento dovesse essere qualificato orale, pur essendo stato pacificamente disposto con la deliberazione n. 211 del 31.10.2012, per il solo fatto che di quest’ultima il N. fosse venuto a conoscenza “a seguito di accertamenti” da lui stesso effettuati.

4 – L’Azienda ricorrente sostiene, poi, al punto b) del secondo motivo che ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, solo al licenziamento orale, non ravvisabile nella fattispecie, può applicarsi il regime previsto dal 1 comma della norma richiamata, in quanto la violazione delle regole del procedimento disciplinare, se riscontrata, è riconducibile alla ipotesi prevista dal comma 6 ed è sanzionata con la attribuzione al lavoratore della indennità risarcitoria onnicomprensiva.

Il ricorso muove, quindi, dal presupposto della applicabilità alla fattispecie della nuova normativa, affermata anche dai giudici dei gradi di merito.

4.1 – Osserva al riguardo il Collegio, che in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè sulla base del principio generale desumibile dall’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (in tal senso Cass. 14.2.2014 n. 3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 29.9.2005 n. 19132).

E’ stato anche affermato da questa Corte che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perchè impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. 4.2.2016 n. 2217).

Da detti principi discende che la fondatezza del motivo di ricorso inerente alla forma di tutela invocabile nella fattispecie può (e deve) essere esclusa dalla Corte anche per ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti.

4.2 – Con sentenza n. 11868 pronunciata alla udienza del 17 maggio 2016, nella causa iscritta al n. 3072/2015, questa Corte ha affermato che ai rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, non si applicano le modifiche apportate alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, per cui la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata L. n. 92 del 2012, resta quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo antecedente alla riforma.

E’ stato evidenziato, inoltre, che il potere di qualificazione giuridica non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e, in sede di impugnazione, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e per il ricorso per cassazione dalla natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato, in ragione del principio di specificità, dalle censure sollevate con i singoli motivi.

Detti principi devono essere anche in questa sede ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella sentenza sopra richiamata, alla quale si fa rinvio ex art. 118 c.p.c., comma 1.

4.4 – La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame delle questioni controverse, pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi ai principi di diritto enunciati ai punti da 2 a 4, e sintetizzati nei termini che seguono:

a) il licenziamento, in quanto atto unilaterale recettizio, produce effetti dal momento in cui l’atto scritto giunge a conoscenza del destinatario e la comunicazione, a forma libera, può essere dimostrata in giudizio dal datore di lavoro, avvalendosi di ogni mezzo di prova;

b) ai rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, non si applicano le modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 sicchè la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva alla entrata in vigore della richiamata L. n. 92 del 2012 resta quella prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo antecedente alla riforma;

c) il principio iura novit curia impone al giudice, anche in sede di impugnazione, di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione, a prescindere dalla prospettazione delle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto e deve tener conto delle preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c.;

d) le pretese violazioni procedimentali occorse nella specie, e riproposte dal N. nell’appello in via subordinata, non essendo state esaminate dalla Corte di merito alla luce dell’assorbente statuizione di inefficacia, qui cassata, sono da considerarsi essere state assorbite e quindi oggetto del giudizio di rinvio, tanto per la loro esistenza quanto per i riflessi invalidanti che ne derivino, riflessi governati dal principio di cui ai superiori capi b) e c).

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016

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