Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16903 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11393/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

U.F., U.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di CAGLIARI, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello proposto da U.C. ed U.F. avverso la sentenza n. 62/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Nuoro che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2005-2006. La CTR osservava in particolare che, essendo fondato in via pregiudiziale ed assorbente il secondo motivo di gravame, gli atti impositivi de quibus dovevano considerarsi nulli in quanto emessi in violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale – che affermava come obbligo generale dell’attività procedimentale amministrativa di attuazione di tutti i tributi – peraltro traendone quale ulteriore vizio meritale degli atti impositivi stessi l’inadeguatezza del supporto probatorio delle pretese fiscali oggetto dei medesimi, affermando al riguardo che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (nella formulazione applicabile ratione temporis) pone presunzioni semplici e non legali.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2697 c.c., poichè la CTR ha affermato al contempo l’obbligatorietà generale del contraddittorio endoprocedimentale in caso si accertamento “redditometrico” e la sussistenza di un onere probatorio non spettantele, pertanto considerandoli rispettivamente quali vizi formale quali vizi sostanziali degli avvisi di accertamento impugnati.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01);

– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, Rv. 639865-01);

– “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514-01).

La sentenza impugnata si pone in consapevole contrasto con i primi due principi di diritto e quindi per tale profilo merita senza alcun dubbio cassazione.

Peraltro la sentenza medesima contrasta anche con il terzo principio di diritto, poichè, sia pure nell’ambito di un poco chiaro ragionamento che collega l’omissione del contraddittorio con l’onere probatorio, ribalta illegittimamente tale seconda regola di giudizio, addossando all’Agenzia fiscale un onere di prova che non le compete.

E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che allorchè vengano contestati al contribuente incrementi patrimoniali ovvero indici di spesa utilizzando l’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 (nella versione ratione temporis applicabile), deve essere il contribuente stesso a contro provare nei termini indicati nel citato principio di diritto.

Peraltro va notato che la giurisprudenza citata sul punto sia dalla CTR che dai controricorrenti non è pertinente riguardando la diversa fattispecie degli accertamenti standardizzati del reddito di impresa/lavoro autonomo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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