Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16902 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 15/06/2021), n.16902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24127-2019 proposto da:

R.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso STUDIO GREZ & ASSOCIATI S.R.L.,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MANTERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOVAFELTRIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N.

30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati

BENEDETTO GRAZIOSI, CAMILLA MANCUSO, GIACOMO GRAZIOSI;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 30/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/06/2019 R.G.N. 64/2018;

nonchè sul ricorso 13502-2020 proposto da:

R.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso STUDIO GREZ & ASSOCIATI S.R.L.,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MANTERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOVAFELTRIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N.

30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati

BENEDETTO GRAZIOSI, CAMILLA MANCUSO, GIACOMO GRAZIOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/03/2020 R.G.N. 264/2019;

udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito in entrambe le cause l’Avvocato ALESSANDRO MANTERO;

udito in entrambe le cause l’Avvocato GIACOMO GRAZIOSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M.P., vincitrice di concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di collaboratore amministrativo bandito dal Comune di Novafeltria con Det. 5 dicembre 2008, n. 36 e mai assunta per essere nelle more intervenute delibere di rideterminazione triennale del fabbisogno di personale (Delib. Giunta n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010), aveva chiesto la costituzione del rapporto di lavoro a far data dalla pubblicazione della graduatoria (6 marzo 2009).

2. Il Tribunale aveva, con sentenza non definitiva, accolto la domanda, dichiarato il diritto della R. ad essere assunta nel posto di ruolo di collaboratore amministrativo, categoria giuridica ed economica B3, a decorrere dal 6.03.2009, e quindi, con sentenza definitiva, condannato il Comune di Novafeltria al risarcimento del danno liquidato in Euro 45.691,40.

Decidendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 568 del 2012, in parziale accoglimento l’appello proposto dal Comune di Novafeltria e di quello incidentale proposto dalla R., dichiarava il diritto della lavoratrice alla costituzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data di messa in mora.

3. Proposto ricorso per cassazione da entrambe le parti, questa Corte, con ordinanza n. 30238 del 2017, in accoglimento del motivo proposto dal Comune di Novafeltria, ritenendo assorbito quello della R., cassava la sentenza rimettendo alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione dei motivi di appello alla luce del principio di diritto enunciato.

4. Riassunto il giudizio da entrambe le parti, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 30 del 2019, accoglieva l’impugnazione principale del Comune e respingeva quella incidentale di R.M.P. e, a modifica della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla R., ordinando la restituzione al Comune di quanto dalla predetta ricevuto in esecuzione delle precedenti pronunce; compensava per intero fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

Rilevava la Corte territoriale che il rinvio di questa Corte derivasse dall’annullamento della precedente pronuncia della Corte territoriale per avere quest’ultima “tenuto in scarsa considerazione le ragioni rappresentate negli atti difensivi dell’appellante”, e cioè del Comune di Novafeltria, ragioni costituite essenzialmente dallo ius superveniens (vincoli di spesa imposti con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008) che, di fatto, avevano costretto l’ente ad emettere le Delib. di Giunta n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010.

In sostanza, secondo la Corte territoriale, il concorso di collaboratore amministrativo, alla quale aveva partecipato con successo la R., approvato con Det. 5 dicembre 2008, n. 36 dopo la previsione della relativa esigenza di assunzione in conformità con il programma triennale 2008-2010 di fabbisogno del personale, non aveva potuto avere l’esito sperato dalla vincitrice in quanto il Comune aveva emesso le Delib. 2 marzo 2009, n. 34 e Delib. 14 gennaio 2010, n. 13 con le quali si era modificata la programmazione 2008-2010 e si era stabilito un nuovo fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011, il tutto nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti nelle leggi finanziarie riguardanti gli anni 2007 e 2008.

Escludeva la Corte di merito profili di illegittimità degli atti emanati, aventi carattere generale, in relazione alle finalità indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, con eventuale sacrificio, come nel caso concreto, degli specifici interessi non coincidenti con la programmazione effettuata, senza che fosse necessaria una specifica revoca delle determinazioni precedenti, essendo sufficiente quanto necessario all’attualità.

5. Avverso tale sentenza la R. proponeva ricorso per revocazione dinanzi alla medesima Corte d’appello denunciando l’errore di fatto nel quale sarebbe incorso il collegio laddove, nell’esaminare e valutare gli atti amministrativi incidenti sul diritto posto a fondamento della domanda originariamente proposta dalla ricorrente, aveva sostenuto che la Delib. n. 34 emessa dal Comune di Novafeltria il 2 marzo 2009 avesse modificato la programmazione 2008-2010 di fabbisogno del personale e che con la successiva Delib. 14 gennaio 2010, n. 13 fosse stato fissato il fabbisogno per il triennio 2009-2011, circostanze, queste, non risultanti affatto dalle indicate delibere.

6. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 392 del 2019 respingeva tale ricorso ritenendo che non ci fosse stato il denunciato errore di fatto.

In particolare, escludeva una svista da parte del Collegio che aveva preso in esame le indicate delibere ed anzi, offrendo una lettura anche testuale di queste ultime e valorizzando il senso di talune espressioni nelle stesse contenute, spiegava perchè le stesse, anche alla luce dei rispettivi allegati A, fossero da ritenere riferite anche alle assunzioni con decorrenza dal 2008 e dal 2009.

7. Con distinti ricorsi per cassazione (iscritti rispettivamente al N. R.G. 24127/2019 ed al N. R.G. 13502/2020) R.M.P. ha impugnato sia la sentenza della Corte d’appello n. 30 del 2019 (con quattro motivi) sia la sentenza n. 392 del 2019 (con tre motivi);

9. In entrambi i giudizi il Comune di Novafeltria ha resistito con controricorso.

10. La R. ha depositato distinte memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente osservato che i due ricorsi, quello proposto da R.M.P. avverso la sentenza n. 30 del 2019 della Corte d’appello di Ancona, nonchè quello proposto, sempre dalla R., avverso la sentenza n. 392 del 2019 della medesima Corte territoriale con cui è stata respinta l’impugnazione per revocazione della prima decisione, siccome risultano contemporaneamente pendenti in sede di legittimità, devono essere riuniti.

Deve darsi, invero, continuità al principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un., 9 novembre 1997, n. 10933; Cass. 11 giugno 1998, n. 5859; Cass. 12 aprile 2001, n. 5515; Cass., 29 novembre 2006, n. 25376; Cass. 22 maggio 2015, n. 10534; Cass. 5 agosto 2016, n. 16435) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza rese in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.

Va, pertanto, disposta la riunione del fascicolo di cui al ricorso promosso dalla R. iscritto al N. R.G. 13502/2020 a quello iscritto al N. R.G. n. 2427/2019.

2. Ragioni di ordine logico impongo, poi, l’esame prioritario dei motivi di ricorso concernenti la sentenza n. 392 del 2019 resa in sede di revocazione.

3. R.M.P. ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe escluso l’errore revocatorio offrendo una giustificazione del tutto infondata, in particolare non rilevando che la sentenza revocanda, laddove aveva considerato che con la Delib. 2 marzo 2009, n. 34 si fosse modificata la programmazione 2008-2010 e con la Delib. 14 gennaio 2010, n. 13 si fosse stabilito il fabbisogno 2009-2011, era incorsa nel falso presupposto che tali delibere riguardassero trienni anticipati di un anno rispetto a quelli effettivi.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6.

Censura la sentenza impugnata per aver reso una motivazione del tutto apparente quanto all’esame del fatto revocatorio costituito dalle delibere del Comune n. 34 del 2009 e n. 13 del 2010.

3.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 5) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata per aver omesso l’esame del fatto decisivo costituito dalle Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 nella loro reale portata.

4. I motivi da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi sono infondati.

4.1. Come da questa Corte più volte affermato l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., giugno 2005, n. 13915; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 22 giugno 2007, n. 14608; Cass. 31 agosto 2017, n. 20635; v. anche Cass., Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413); tale errore, dunque, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (v. Cass. 13 giugno 2017, n. 14656). Di conseguenza, “non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione” (Cass. 1 luglio 2016, n. 14108; Cass. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828).

Nella specie la ricorrente, in questa sede così come dinanzi alla Corte d’appello investita del giudizio di revocazione, si duole della interpretazione del contenuto delle indicate Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 ma con tale prospettazione si pone fuori del perimetro dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Si aggiunga che la Corte territoriale ha finanche spiegato le ragioni per le quali nella sentenza revocanda il contenuto delle indicate delibere fosse stato ritenuto tale da comprendere nel fabbisogno del personale di riferimento anche le assunzioni, rispettivamente, con decorrenza 2008 e con decorrenza 2009 e tanto ha fatto richiamando il contenuto degli allegati A alle medesime delibere.

Ciò, evidentemente, esclude, a monte, ogni errore di fatto vertendosi, al più, in una ipotesi di error iuris.

4.2. I motivi sono del pari infondati laddove denunciano un vizio della sentenza ex art. 132 c.p.c. ed un omesso esame.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Nella specie la Corte territoriale ha esaminato le Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 in relazione alle quali la ricorrente aveva incentrato la pretesa sussistenza di un errore di fatto ed ha offerto in relazione alle stesse una motivazione congrua e lineare, come evidenziato anche nello storico di lite, così da non meritare le censure che in questa sede vengono mosse.

5. R.M.P. ha, poi, chiesto la cassazione della sentenza n. 30 del 2019 sulla base di quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza tenuto conto del precetto di cui all’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c..

Censura la sentenza impugnata per essersi appiattita sulle tesi difensive del Comune non considerando per nulla gli argomenti difensivi di cui alle note difensive della R. ma soprattutto senza uniformarsi al principio di diritto espresso dall’ordinanza di rinvio.

5.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 all’art. 111 Cost., comma 6.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione così generica da risultare apparente e non avrebbe in alcun modo spiegato perchè le Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 avrebbero potuto incidere sulle scelte precedentemente operate e sacrificare la posizione della R..

5.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 3), la violazione e falsa applicazione della finanziaria 2007, L. n. 296 del 2006, commi 676-701 e della finanziaria 2008, L. n. 244 del 2007, comma 379 recante parziali modifiche alla precedente.

Assume che la sentenza abbia obliterato di considerare che le ragioni difensive dell’appellante Comune di Novafeltria non corrispondevano al contenuto delle Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 che, contrariamente alla tesi dell’Ente, non avevano alcun elemento che potesse ritenere giustificata la scelta di non assumere la R..

5.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia (art. 360 c.p.c., n. 5) erroneità del giudizio sul fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene che la sentenza impugnata, non rispettando il vincolo ad essa derivante dalla ordinanza di rinvio di questa Corte, avrebbe omesso di esaminare la questione di fatto fondante ossia se, come rappresentavano gli atti difensivi dell’Ente, le Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 fossero effettivamente espressione di vincoli finanziari sopravvenuti e come tali imponessero il sacrifico della posizione della vincitrice del concorso.

6. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati.

6.1. Va innanzitutto rilevato che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte nella pronuncia rescindente n. 30238 del 2017 secondo il quale “nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicchè, in ipotesi di ius superveniens, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo”.

A tal fine ha evidenziato che fosse un dato pacifico e documentato che il concorso di collaboratore amministrativo, al quale la R. aveva partecipato con successo, era stato approvato con Det. 5 dicembre 2008, n. 36 e la relativa esigenza di assunzione era stata prevista con il programma triennale 2008-2010 di fabbisogno del personale, deliberato con provvedimento della Giunta comunale 17 giugno 2008, n. 90 a sua volta modificativo di quello di cui alla Delib. 21 gennaio 2008, n. 8.

Ha quindi esaminato le Delib. n. 34 del 2009 e Delib. n. 13 del 2010 sulle quali era stata incentrata la difesa del Comune, la cui posizione difensiva, come pure evidenziato nella decisione rescindente, era stata tenuta in scarsa considerazione dalla precedente sentenza d’appello.

Dalle suddette delibere ha tratto la conclusione che tali delibere, doverosamente emanate nel rispetto dei vincoli finanziari di cui alla normativa nazionale succedutasi negli anni 2006 e 2007, avevano rispettivamente modificato la programmazione 2008-2010 e stabilito il nuovo fabbisogno per il triennio 2009-2011.

La Corte territoriale ha, quindi, sottolineato che tale nuovo fabbisogno fosse stato riconsiderato tenendo conto “del personale effettivamente necessario e del contenimento della spesa pubblica imposto dalle leggi nazionali in vigore”.

Ha, così, ritenuto (implicitamente disattendendo le differenti considerazioni dell’appellante) che tali delibere incidessero sulla precedente determinazione del fabbisogno di cui al concorso superato dalla R. senza che fosse necessaria una esplicita revoca degli atti precedenti o comunque un espresso riferimento nell’ambito del fabbisogno alla specifica posizione della predetta.

6.2. Del resto, era stato chiesto alla Corte territoriale di valutare la situazione della R. tenendo conto del fatto che il diritto soggetto del vincitore del concorso è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

Ed è proprio ciò che la Corte territoriale ha fatto laddove ha considerato che con le indicate delibere, rivedendosi le priorità di spesa e riconsiderandosi il fabbisogno di personale effettivamente necessario, fosse stata rispettivamente modificata la programmazione 2008-2010 e stabilito il nuovo fabbisogno per il triennio 2009-2011, con sacrificio degli interessi non coincidenti con la riprogrammazione effettuata (e così della posizione della R.).

6.3. Nè può sostenersi che la sentenza qui impugnata sia affetta da nullità per motivazione apparente, atteso che il percorso argomentativo è chiaro e lineare, ovvero sia incorsa in un omesso esame, dovendosi richiamare, sul punto, i principi già ricordati al punto sub 4.2. che precede.

6.4. Per il resto la ricorrente contrappone inammissibilmente alla interpretazione del contenuto delle delibere sopra indicate una propria personale lettura delle stesse sostenendo che tali delibere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, darebbero conto dei vincoli di spesa senza alcuna incisione riduttiva sulle scelte precedenti nè tanto meno sull’assunzione della R., vincitrice del concorso (senza, peraltro, che sia espressamente denunciata la violazione delle regole di ermeneutica con specifica indicazione dei canoni interpretativi in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione).

7. Da tanto consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

8. Le spese dei presenti giudizi (come riuniti) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per entrambi i ricorsi, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte riunisce al presente fascicolo quello iscritto al n. 13502/2020 e rigetta entrambi i ricorsi; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese processuali che liquida, per entrambi i giudizi come riuniti, in complessivi Euro 400,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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