Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16902 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16902 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Giovanni Da Dalt
e il Ministero dell’interno.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Vittorio
Veneto, il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di
Conegliano Veneto, con sentenza del 15 marzo 2010, ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio a de-

Data pubblicazione: 05/07/2013

cidere sulla causa a favore del Tribunale di Venezia, in
applicazione della regola del foro erariale, ai sensi
dell’art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

novembre 2012, ha sollevato conflitto, richiedendo
d’ufficio il regolamento di competenza.
Il relatore formula una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle
seguenti considerazioni.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione, e cioè non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti deve
riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo
2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011, n.
15951).
Nella specie il Tribunale di Venezia ha invece rilevato
d’ufficio la propria incompetenza, sollevando conflitto,
una volta superata tale preclusione. Infatti, dagli atti
di causa emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha

tente, il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 19

avuto una prima udienza il 20 maggio 2011, una seconda
udienza il 24 febbraio 2012 ed una terza udienza, dedicata alla precisazione delle conclusioni, il 16 novembre
2012.

ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta,
la propria incompetenza».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte

dichiara inammissibile

il regolamento di

competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 maggio 2013.

Soltanto in esito a quest’ultima udienza il Tribunale,

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