Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16901 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38551/2019 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO 29
presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3094/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, F.A., cittadino di origine gambiana, ha impugnato sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa pubblica il 10 maggio 2019, la quale ne rigettava il gravame avverso decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello: a) non riconosceva, in ragione della rilevanza privata della vicenda dedotta (l’aver abbandonato il paese d’origine, per aver subito minacce e maltrattamenti a causa dell’incendio involontario di alcuni terreni, poichè presunto responsabile dai relativi proprietari), lo status di rifugiato e le ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); b) non ravvisava, altresì, i presupposti di cui all’art. 14, 1 comma, lett. c) dell’anzidetto decreto, non sussistendo, in base a report 2015-2016 di Amnesty International, situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale; report attestante, invero, l’esistenza in Gambia di “una grave situazione di violazione dei diritti umani (riconducibile alle autorità di governo) con riguardo a sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie”, confermata anche da report di Amnesty International del 2016-2017; c) non accordava tutela di protezione umanitaria – “pur ammettendo che in Gambia sussista una situazione critica dal punto di vista della tutela dei diritti umani”, ma riconducibili a categorie di persone delle quali non era parte il richiedente -, valutando irrilevante la patologia cui quest’ultimo era affetto (“per la quale non è indicato, come ritenuto dal giudice di primo grado, alcun necessario percorso terapeutico”).
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. – Non è necessario dar conto dei motivi svolti dal ricorrente a fondamento del proprio ricorso, in quanto quest’ultimo deve esser dichiarato inammissibile, per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.
L’impugnazione è stata proposta in forza di procura nella quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa “nella presente procedura di ricorso per Cassazione nei confronti di Ministero dell’interno – Commissione territoriale di Roma ed in qualsiasi sua ulteriore fase, anche di riassunzione, precetto, esecuzione forzata, concedendo tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, transigere, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo, sia esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, incassare somme…”.
Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poichè affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.
Nella specie, dunque, trova applicazione il principio, consolidato, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione (tra le molte, Cass. n. 1525/2020).
3. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021