Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16901 del 07/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 07/07/2017, (ud. 13/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16901

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.E., e I.G., rappresentati e difesi

dall’Avvocato Claudio Ronchini, con domicilio eletto nello studio

dell’Avvocato Nicola Montefiori in Roma, via dei Gracchi, n. 137;

– ricorrenti –

contro

S.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato Gian Carlo

Cova, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Alessandro

Orsini in Roma, viale delle Milizie, n. 108;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 7 giugno

2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2003, Lu.Lu. e S.M. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna, L.E. e I.G., esponendo di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un appartamento in (OMISSIS) sito al piano terra di un fabbricato di due soli appartamenti che nella restante parte era di proprietà dei convenuti; che non si era mai costituito formalmente alcun condominio nè erano mai state formate le tabelle millesimali; che i convenuti, comproprietari dell’altro appartamento, di loro iniziativa avevano dato corso a lavori di manutenzione dell’immobile senza il consenso di esse attrici; che in data 19 giugno 2003 si era tenuta un’assemblea condominiale, cui le esponenti non avevano partecipato, nella quale era stata deliberata la formazione provvisoria delle tabelle millesimali e la ripartizione, provvisoria e salvo conguaglio, tra i condomini, sulla base delle tabelle, delle spese sostenute per la manutenzione delle parti comuni.

Tanto premesso, le attrici chiedevano che fosse dichiarata la nullità o l’invalidità della delibera anzidetta o che la stessa fosse annullata siccome illegittima, sia per difetto di convocazione sia per il mancato raggiungimento del quorum necessario, e che il Tribunale dichiarasse che nessuna somma era da loro dovuta ai condomini per mancanza dei presupposti di legge.

I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda.

2. – Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 29 settembre 2006, rigettava la domanda: rilevando che l’avviso di convocazione dell’assemblea era stato recapitato ad un incaricato delle due attrici con lettera raccomandata in data 11 giugno 2013 recante l’ordine del giorno concernente l’approvazione delle tabelle millesimali e la ripartizione delle spese per lavori di ristrutturazione già eseguiti; e precisando che la deliberazione aveva provveduto sui punti all’ordine del giorno soltanto in via provvisoria, senza prendere alcuna decisione definitiva.

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 giugno 2012, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame della Lu. (deceduta nelle more dell’appello) e della S. e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha annullato la deliberazione condominiale, dichiarando l’insussistenza di un obbligo delle appellanti di partecipare alla ripartizione delle spese inerenti all’esecuzione dei lavori oggetto della deliberazione.

La Corte d’appello ha escluso che la deliberazione impugnata fosse priva di effetti concreti riflettentisi sul patrimonio dei condomini: la deliberazione, infatti, non si limitava a rinviare ad altra assemblea la definitiva formazione delle tabelle, ma provvedeva ad una formazione delle stesse, sia pure in via provvisoria, provvedendo alla ripartizione dei lavori di manutenzione, ossia alla suddivisione dei costi di tali opere tra i singoli condomini, sulla base della tabella approvata in via provvisoria, salvo conguaglio, “onde evitare azioni legali da parte delle ditte interessate che vogliono riscuotere il corrispettivo dei lavori eseguiti”.

La Corte d’appello ha quindi ritenuto invalida la delibera impugnata, sotto il profilo dell’annullabilità: trattandosi di condominio minimo, composto da due soli partecipanti, la deliberazione è stata adottata in violazione del principio dell’unanimità.

Nel dichiarare che nulla è dovuto dalla Lu. e dalla S. quale contributo per le spese di realizzazione dei lavori oggetto della deliberazione, la Corte d’appello ha rilevato che i condomini L. e I. non hanno mai nemmeno allegato l’urgenza dei lavori da loro disposti sulla cosa comune e oggetto della impugnata deliberazione, ed ha escluso che i lavori stessi fossero stati comunque approvati dalle appellanti.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il L. e la I. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 17 giugno 2013, sulla base di tre motivi.

La S. ha resistito con controricorso.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (interesse ad agire delle appellanti: violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., e art. 100 c.p.c.) i ricorrenti sostengono che, non sussistendo un interesse sostanziale ad agire nè un interesse formale in quanto la contestazione sulla irregolarità della convocazione non è stata proposta in appello dalle appellanti, le parti attrici non avevano la legittimazione per proporre l’impugnazione della delibera in questione, la quale non era vincolante per gli assenti, ma esprimeva semplicemente una volontà di parte, suscettibile di essere accettata dagli altri comproprietari.

1.1. – Il motivo è infondato.

Non v’è dubbio che il condomino che intenda impugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, e questo presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (Cass., Sez. 6^-2, 9 marzo 2017, n. 6128).

Nella specie di tale principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, rilevando che era evidente il concreto pregiudizio derivante per le originarie ricorrenti dagli effetti vincolanti del deliberato assembleare, il cui oggetto le esponeva direttamente a richieste di carattere patrimoniale.

Invero, come esattamente sottolineato dal giudice a quo, la deliberazione non si limitava a rinviare ad altra assemblea la definitiva formazione delle tabelle millesimali, ma aveva provveduto ad una formazione, sia pure in via provvisoria, delle stesse, provvedendo ad una suddivisione del costo dei lavori manutentivi tra i singoli condomini.

2. – Il secondo mezzo (violazione del divieto di produrre in appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.) lamenta che la Corte d’appello abbia ammesso la produzione in appello di tre fatture con le quali le ditte artigiane che avevano proceduto all’esecuzione dei lavori di manutenzione chiedevano alle appellanti il pagamento del corrispettivo. Ad avviso dei ricorrenti, si tratterebbe di documenti non producibili, non avendo le appellanti dimostrato di non averli potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado per una causa a loro non imputabile.

2.1. – Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

Infatti, la Corte d’appello ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse della Lu. e della S. ad impugnare la deliberazione adottata dagli altri due comproprietari in loro assenza prendendo in esame direttamente il contenuto della deliberazione, mentre ha prescisso (“senza nemmeno la necessità di considerare…”) dal pur inequivocabile riscontro offerto dalle fatture che furono in seguito recapitate alle originarie ricorrenti dalle diverse imprese che eseguirono i lavori.

3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1105 e 1136 c.c.) si pone il quesito se in un condominio minimo sia legittima la verbalizzazione della propria volontà da parte di un condomino rispetto alla soluzione di problematiche che riguardano l’amministrazione del fabbricato in forme che non obbligano l’altro condomino assente, ma comunque regolarmente convocato.

3.1. – Il motivo è infondato.

Esso muove da un erroneo presupposto di fatto, ossia dal rilievo che la delibera oggetto di impugnazione si sarebbe limitata a verbalizzare le intenzioni e la volontà non obbligante espresse dai comproprietari dell’altra unità immobiliare.

Si tratta di un presupposto che collide con quanto ha incensurabilmente accertato il giudice del merito, il quale ha evidenziato come in realtà il contenuto e l’effetto della delibera assembleare consistano nel creare obblighi in capo al condomino assente.

Di qui la correttezza in punto di diritto della sentenza impugnata, posto che nel condominio c.d. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell’assemblea si applicano allorchè quest’ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione “unanime”, tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l’unanimità, o perchè l’assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perchè, come nella specie, alla riunione benchè regolarmente convocata – si presenti uno solo dei partecipanti e l’altro resti assente, è necessario adire l’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 cod. civ., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario (Cass., Sez. 2^, 2 marzo 2017, n. 5329).

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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