Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16901 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16901 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Giovanni Paolo
Lobbia e il Prefetto della Provincia di Cremona.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Crema, il
Tribunale di Crema, con ordinanza resa in esito
all’udienza del 16 dicembre 2008, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa

Data pubblicazione: 05/07/2013

a favore del Tribunale di Brescia, in applicazione della
regola del foro erariale, ai sensi dell’art. 7 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

novembre 2012, ha sollevato conflitto, richiedendo
d’ufficio il regolamento di competenza.
Il relatore formula una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle
seguenti considerazioni.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione, e cioè non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti deve
riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo
2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011, n.
15951).
Nella specie il Tribunale di Brescia ha invece rilevato
d’ufficio la propria incompetenza, sollevando conflitto,
una volta superata tale preclusione. Infatti, dagli atti
di causa emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha

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tente, il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 29

avuto una prima udienza il 22 ottobre 2009, una seconda
udienza il 25 marzo 2010 ed una terza udienza, dedicata
alla precisazione delle conclusioni, il 12 luglio 2012,
nella quale il giudice istruttore ha rimesso la causa in

Soltanto in esito a quest’ultima udienza il Tribunale,
ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta,
la propria incompetenza».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte

dichiara

inammissibile il regolamento di

competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 10 maggio 2013.

decisione assegnando i termini di legge.

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