Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16900 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38542/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 9

presso lo studio dell’avvocato Alessandro Malara, e rappresentato e

difeso dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12 e rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6444/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.M., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa pubblica il 25 ottobre 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città in quanto “i dedotti motivi di impugnazione contrastano con la previsione di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.”; decisione di primo grado che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7 per non aver la Corte di merito motivato sulle ragioni poste a fondamento della valutazione negativa di credibilità.

2. – Con il secondo mezzo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, all’art. 8, comma 3, per non aver la Corte d’Appello collaborato, in via officiosa, all’accertamento della sussistenza dei presupposti di riconoscimento dell’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), là dove gli allegati rapporti di Amnesty International del 2016-2017, nonchè 2017-2018, attestano l’esistenza di una situazione fortemente problematica a livello socio-politico.

3. – Con il terzo mezzo viene prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3 e art. 5, comma 6, “per aver il Collegio omesso la valutazione comparativa necessaria” in punto di “fragilità individuale del ricorrente”, mancando di considerare, da un lato, la posizione lavorativa e, dall’altro, la vulnerabilità oggettiva nel caso di rimpatrio nel paese d’origine.

4. – Il ricorso è, nella sua complessiva articolazione, inammissibile.

I motivi di censura con esso veicolati non colgono affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale verte sul vizio di genericità del gravame, proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c., che ha determinato una pronuncia di inammissibilità della stessa impugnazione in appello.

Il ricorrente non impugna detta ratio e la conseguente statuizione di inammissibilità dell’appello, ma veicola censure del tutto eccentriche, concernenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione sussidiaria ed umanitaria.

5. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non può essere delibata in questa sede l’istanza di inammissibilità/revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, giacchè la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 per la revoca dell’ammissione (Cass., S.U., n. 4315/2020).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA