Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16900 del 11/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 11/08/2020), n.16900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 29525 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Aurelio Mobili S.U.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv.to Liana Di Molfetta, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv.to Michele Clemente, in Roma,

Vicolo Orbitelli n. 31;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia n. 909/11/2014, depositata in data 15 aprile

2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 909/11/2014, depositata in data 15 aprile 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore nei confronti di Aurelio Mobili S.U.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ha accolto l’appello incidentale proposto da quest’ultima società nei confronti dell’Ufficio, avverso la sentenza n. 131/24/2012 della Commissione tributaria provinciale di Bari che, previa riunione, aveva accolto i separati ricorsi proposti dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) con i quali l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di (OMISSIS), aveva recuperato a tassazione l’Iva, per gli anni 2005-2007, sul presupposto dell’indebito utilizzo, in violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, del regime agevolativo connesso al deposito fiscale Iva gestito, senza autorizzazione e in modo “virtuale, da altra società (Work Sistem s.r.l.), in relazione ad alcune operazioni di importazione;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) – con i quali l’Agenzia delle entrate aveva contestato nei confronti di Aurelio Mobili S.U.R.L. l’indebito utilizzo del deposito fiscale gestito da altra società, senza autorizzazione e solo virtualmente, recuperando l’Iva in relazione ad alcune operazioni di importazione, per gli anni 2005-2007- la società contribuente aveva proposto separati ricorsi alla CTP di Bari deducendo la carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate trattandosi di pagamento di Iva all’importazione di competenza dell’Agenzia delle dogane, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, per decorrenza dei termini in relazione all’accertamento del 2005 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per duplicazione di imposta regolarmente assolta dal contribuente; 2) la CTP di Bari, previa riunione, con sentenza n. 131/24/12, aveva accolto i ricorsi; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello principale l’Ufficio e appello incidentale la società contribuente deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:

1) il soggetto legittimato ad accertare le infrazioni – ed ad applicare le relative sanzioni-sulle operazioni di importazione è unicamente l’Agenzia delle dogane ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70;

2) in tema di depositi fiscali Iva, il D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. b), – nel prevedere che sono effettuate senza pagamento dell’imposta le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in tali depositi, sì riferisce all’Iva all’importazione e non all’Iva interna con conseguente competenza dell’Ufficio doganale per gli accertamenti relativi alla correttezza della introduzione della merce nel deposito Iva;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui ha resistito, con controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito dalla L. n. 427 del 1993, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, per avere la CTR ritenuto erroneamente la competenza funzionale dell’Agenzia delle dogane, in luogo di quella dell’Agenzia dell’entrate, in un’ipotesi di assunto indebito utilizzo solo virtuale – del deposito fiscale Iva, in cui la società contribuente aveva emesso le autofatture (c.d. reverse charge) al momento dell’estrazione della merce dal deposito radicando, ad avviso della ricorrente, la competenza dell’Agenzia delle entrate quanto alla contestazione dell’indebita detrazione dell’Iva interna;

– il motivo è fondato dovendosi dare ulteriore continuità ai principi di diritto enunciati, tra le altre, da Cass., sez. 5., 5/8/2016, n. 16459, secondo cui, “In tema d’IVA, l’Agenzia delle Entrate è competente all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta conseguente all’importazione se, precedendo l’immissione in libera pratica quella in consumo con certo intervallo temporale, sia assolta al momento dell’estrazione della merce dal deposito fiscale mediante il meccanismo contabile del reverse charge, atteso che non si tratta, secondo la normativa dell’Unione Europea, di un’obbligazione doganale, restando la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all’autorità doganale solo ove l’immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell’importazione” e da Cass. sez. 5., 5/8/2016 n. 16463; Quest’ultima ha a sua volta chiarito che “Posto che l’obbligazione doganale all’importazione non comprende l’Iva all’importazione e che l’autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell’obbligazione doganale all’importazione, di modo che soltanto per economia di procedimenti l’agenzia delle dogane riscuote l’Iva all’importazione negli spazi doganali, spettano alla competenza dell’agenzia delle entrate e non già a quella dell’agenzia delle dogane l’accertamento e la riscossione dell’Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in particolare dell’Iva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile” (in senso conforme si vedano altre similari decisioni nomofilattiche frutto della medesima camera di consiglio monotematica, Cass. sez. 5, 5/8/2016, nn. 16466, 16465, 16464, 16456, nonchè 23/09/2016, n. 18643; e Cass. n. 30538 del 2017; Cass. sez. 5, n. 23674 del 2019);

– premesso, infatti, che la Corte di giustizia afferma la natura di tributo interno e non di dazio doganale dell’Iva all’importazione (Corte giustizia, 5/5/1982, Gaston Schul; 25/2/1988, Drexl; 17/5/2001, Fischer Brandenstein; 29/7/2009, Pakora Plus; 16/7/2011, Lid/ & Companhia, sull’imponibile Dir. U.E. 2006/112/CE, ex art. 83; 17/7/2014, Equoland), con l’atto impositivo l’Agenzia delle entrate mira a recuperare l’IVA all’importazione a seguito di disconoscimento della detrazione operata dalla parte contribuente mediante auto-fatturazione (cd. Reverse charge) al momento dell’estrazione della merce da un deposito fiscale ritenuto “virtuale”, perchè, a suo dire, illecitamente gestito da altra società; pertanto, prosegue il precitato orientamento, “non coglie nel segno il giudice di appello quando assimila ai diritti di confine l’IVA all’importazione, dovuta a seguito dell’estrazione delle merci già immesse in libera pratica, facendone conseguire la competenza dell’Agenzia delle dogane, omettendo di considerare che l’IVA all’importazione ha natura di tributo interno, come tale di competenza dell’Agenzia delle entrate; – che la competenza dell’Agenzia delle dogane è prospettabile soltanto per economia procedimentale in ipotesi di coincidenza tra l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo della merce importata e non, invece, quando la prima preceda temporalmente la seconda; – che è differente la disciplina applicabile ai due tipi di tributo” (così Cass. n. 18643/2016, cit.);

– in definitiva, va ribadito che, nella fattispecie decisa nel 2016 così come in quella similare in esame, tutte riferibili all’utilizzazione del deposito fiscale gestito virtualmente dalla Work System s.r.l., “la competenza funzionale ad emettere l’atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell’IVA all’importazione dovuta per l’immissione al consumo, quindi dopo l’immissione della merce in libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge, spettava all’Agenzia delle entrate” (conf. Ult. Cit.);

– in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, in diversa composizione, riesaminerà la vertenza alla stregua dei superiori principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020

 

 

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