Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16900 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16900 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: GIUSTI ALBERTO

di competenza

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio
sollevato nel procedimento vertente tra Loredana Claudi
e il Condominio Palazzo D’Angelo via Manzoni, n. 64 a
San Giorgio a Cremano.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Claudia Loredani, con atto di citazione notificato il 9
novembre 2011, ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Napoli – Barra, avverso il decreto ingiuntivo n. 335 del 23 settembre 2011, emesso dal medesimo Giudice di pace in favore del Condominio Palazzo

Data pubblicazione: 05/07/2013

D’Angelo, per il pagamento di euro 1.957,30 per oneri
condominiali insoluti, oltre interessi e spese, spiegando domanda riconvenzionale, per ottenere una pronuncia
dei reali valori millesimali del proprio appartamento, a

dall’anno 2003.
L’opposto Condominio si è costituito, resistendo.
Il Giudice di pace di Napoli-Barra, con ordinanza in data 1 0 giugno 2012, ravvisata la propria incompetenza in
ordine alla domanda riconvenzionale, ha dichiarato la
propria incompetenza per valore a conoscere tanto di essa quanto anche dell’opposizione a decreto ingiuntivo,
ed ha rimesso l’intera causa al Tribunale di Napoli, individuato quale giudice competente.
Riassunta la causa, il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 27 novembre 2012, ha richiesto, d’ufficio,
regolamento di competenza.
In accoglimento dell’istanza di regolamento, va dichiarata la competenza funzionale del Giudice di pace di Napoli-Barra a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.
III, 20 settembre 2006, n. 20324; Sez. III, 26 febbraio
2009, n. 4751; Sez. VI-2, 11 gennaio 2012, n. 186), infatti, la competenza per l’opposizione a decreto ingiun-

suo dire inferiori a quelli applicati dal Condominio sin

tivo, attribuita dall’art.

645 cod. proc. civ.

all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha
emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizio-

modificazioni neppure per una situazione di connessione.
Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace,
sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente, come nella specie, i limiti di valore della
competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Napoli-Barra a conoscere della causa di
opposizione a decreto ingiuntivo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

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ne a quello di impugnazione, sicché essa non può subire

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace
di Napoli-Barra a conoscere della causa di opposizione a
decreto ingiuntivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 10 maggio 2013.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

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