Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1690 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1690 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 13297-2011 proposto da:
SIMONE MICHELE SMNMHL63S03B829I, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MENICHELLA GIUSEPPE
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE
ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO
VINCENZO giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 1874/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 29/03/2010, depositata il 12/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.

N\

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Ric. 2011 n. 13297 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

r.g.n. 13297/2011 Simone Michele c/ Inps
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21
novembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della relazione

2

Simone Michele, operaio agricolo, conveniva in giudizio l’Inps
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999 non calcolato,
dall’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto
dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto
spettante e quanto percepito ed inclusione della quota di trattamento
di fine rapporto;

.3.

la domanda veniva accolta dal giudice di prime cure e l’INPS
proponeva parziale gravame eccependo la non computabilità nella
retribuzione di riferimento del TFR;

4. la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 12 maggio 2010,
accoglieva il gravame dell’INPS e, sul rilievo dell’intempestiva
proposizione del ricorso giudiziario per essere maturata la decadenza
ex art. 47 d.P.R. n.639 del 1970, come interpretato dall’art. 6 del
d.l.n. 103 del 1991, conv. in legge n.166 del 1991, rigettava la
domanda introduttiva;
5. avverso detta sentenza Simone Michele ricorre con un articolato
motivo;
6. l’INPS si è costituito;
7. la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47, d.p.r. 639/1970 e
successive modifiche e dell’art. 6 d.l. 103/1991 conv.in 1. 166/1991 e
1
r.g.n. 13297 / 2011

redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.

rileva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile
la regola della decadenza alla richiesta di riliquidazione di
prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate
dall’ente previdenziale;
8. il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso, da
ultimo, dalla sentenza di questa Corte n. 7245/2012 che ha

con la precedente sentenza n. 12720/2009, affermando il principio
di diritto secondo cui: “La decadenza di cui all’art. 47 d.P.R 30
aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29 marzo 1991
n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166
– non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda
giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto
alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo
l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo
inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto
previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una
componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite
che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”;
9. l’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite
della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente
dallo stesso legislatore che, da ultimo, con l’art. 38, primo comma,
lett. d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111 del
medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del
seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che precedono
si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di
2
r.g. n. 13297 / 2011

confermato quanto già ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte,

decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione
ovvero dal pagamento della sorte”, precisando al quarto comma che:
“Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai
giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del
presente decreto”, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità
dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni

riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente
riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale”.
io. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
n. Ritiene il Collegio, in linea con le più recenti decisioni di questa
Corte di legittimità, da ultimo ordinanza n. 9128 del 2013, che le
considerazioni svolte dal relatore, condivisibili nella parte in cui
escludono nel caso di specie il ricorrere della decadenza di cui all’art..
47 d.P.R n. 639/70, nondimeno suggeriscano un diverso esito del
giudizio di legittimità, con la cassazione della sentenza che tale
decadenza ha erroneamente applicato e la decisione nel merito ai
sensi dell’art. 384 co. 2° c.p.c.
12.

A tal fine nulla osta a che si rilevi d’ufficio la questione – rimasta
sullo sfondo, ma non trattata dall’impugnata sentenza – relativa
all’inserimento o meno della quota di TFR nella base di computo
dell’indennità di disoccupazione agricola, questione per la quale, in
sintesi, si richiamano i molteplici precedenti di questa Corte, ex
~bis, Cass. n. 202/2011 e numerose altre conformi alla precedente
sentenza n. 10546/07, secondo cui, ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione
definita dalla contrattazione collettiva da porre a confronto con il
3

r.gn. 1329712011

apportate citato art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di

salario medio convenzionale, ex art. 4 d.lgs. n. 146/97, non
comprende il trattamento di fine rapporto, giurisprudenza che ha,
poi, trovato esplicito avallo nel d.l. 98/2011, conv., con
modificazioni, in legge 111/2011, contenente all’art. 18, comma 18,
una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 d.lgs. n. 146/1997.
13. Ebbene, la Corte territoriale ha dichiarato la decadenza in virtù

esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, sicché si è in
presenza non già di un giudicato implicito sull’esistenza del diritto
oggetto di pretesa, ma di cd. assorbimento improprio, che non
importa onere di impugnazione da parte del soggetto vittorioso in
appello.
14. Infatti, com’è noto, il criterio della ragione più liquida non segue
l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire
“economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso della
ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente (sulla tecnica
dell’assorbimento cd. improprio in virtù dell’uso del criterio della
ragione più liquida cfr., ex aliis, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12;
Cass. n. 11356/06; Cass., 30/3/2001, n. 4773; anche la dottrina è
concorde sull’ammissibilità dell’applicazione della ragione più liquida
e sul fatto che essa non importa formazione di giudicato implicito
sulle questioni non esaminate e che non ne costituiscano
indispensabile presupposto logico-giuridico).
15. Ancora nel senso dell’ampiezza dei poteri di rilievo d’ufficio da
parte del giudice cfr., di recente, Cass. S.U. n. 14828/2012, secondo
cui il giudice può rilevare d’ufficio ogni forma di nullità del contratto
(sempre che emerga ex aciis e che si tratti di nullità non soggetta a
regime speciale, come le nullità di protezione, il cui rilievo è
espressamente rimesso alla volontà della parte protetta) pur quando
4
npi.

1329712011

dell’applicazione del criterio della ragione più liquida, senza

le parti in causa stiano discutendo della risoluzione del contratto
medesimo.
16. A maggior ragione, dunque, nelle controversie sull’inclusione della
quota di TFR nella base di computo del trattamento di
disoccupazione agricola, si può rilevare d’ufficio l’inesistenza del
diritto, anche perché la giurisprudenza di questa S.C. è ampia e

proposizione di nuove questioni di diritto solo quando esse
presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o
apprezzamenti di fatto, mentre deve ritenersi consentito dedurre o
rilevare per la prima volta in tale sede questioni di diritto che lascino
immutati i termini, in fatto, della controversia così come accertati e
considerati dal giudice del merito (v., ex altis, Cass. n. 20005/05;
Cass. n. 9812/02; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 13256/99; Cass.
6356/96).
17. Va, poi, aggiunto che la decisione nel merito (come quella ex art.
384 co. 2° c.p.c.) è sempre una decisione sul rapporto e quest’ultima,
a sua volta, non può andare disgiunta dal potere di rilevare d’ufficio
le questioni di diritto o le mere norme necessarie a risolvere la
controversia.
18. Da ultimo, nel rilevare d’ufficio l’inesistenza del diritto non si
ravvisano problemi di mancato rispetto del contraddittorio o di cd.
sentenza della terza via perché, trattandosi di questione di puro
diritto, trova applicazione l’insegnamento di Cass. S.U. n.
20935/2009 e di Cass. n. 17495/2011, secondo cui il divieto di
sentenza cd. della terza via (ed il conseguente obbligo di provocare il
contraddittorio mediante il meccanismo di cui al co. 3° dell’art. 384
c.p.c.) sussiste solo quando, decidendo nel merito, il giudice rilevi
una questione di fatto o mista di fatto e di diritto, mentre nel caso
5
r.g.n. 1329712011

costante nell’affermare che nel giudizio di legittimità è preclusa la

presente l’inesistenza del diritto all’inclusione della quota di TFR è
questione esclusivamente giuridica.
19. In conclusione, il ricorso va accolto, non ritenendosi applicabile nel
caso di specie la decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/70, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa

TFR nel trattamento di disoccupazione agricola.
20. La problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo
della lite consigliano di compensare per intero fra le parti le spese
dell’intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota di
TFR nel trattamento di disoccupazione agricola. Compensa per
intero le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE

nel merito con rigetto della domanda di inclusione della quota di

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