Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1690 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1690 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 11565-2011 proposto da:
POVOLERI MARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE NATOLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
2017
893

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI ROMA
UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 165/2010 della COMM.TRIB.REG.
dt(Rtr, depositata il 06/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

FRANCESCO ESPOSITO;

Rilevato che Mara Povoleri, conduttrice di programmi televisivi,
propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso
la sentenza, depositata il 6 ottobre 2010, con la quale la Commissione
tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia
delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente
avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP
che resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
che il P.G. ha depositato conclusioni scritte;
considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità del
procedimento per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, per avere l’Agenzia delle entrate proposto le
eccezioni di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, in relazione alla preclusione del rimborso per
intervenuto condono, nonché di erronea valutazione dello stato di
fatto, con riferimento all’apporto di lavoratori dipendenti, soltanto nel
ricorso in appello e non nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo
della contribuente;
che il motivo è infondato;
che, difatti, in tema di condono fiscale e con riferimento alla
definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002,
l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti,
pagando una somma correlata al valore della causa, produce un
effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle
domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con
la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza,
palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 25239 del 2007;
Cass. n. 3841 del 2012);
che le questioni relative alla sussistenza del presupposto impositivo
dell’autonoma organizzazione costituiscono mere difese volte alla

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versata per gli anni dal 2000 al 2004;

confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo
e della decisione di primo grado;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la
C.T.R. desunto dalla semplice stampa di una informativa dell’anagrafe
requisito dell’autonoma organizzazione, dell’avvenuta compilazione
del quadro RE del modello 770 in qualità di sostituto d’imposta-datore
di lavoro per tre dipendenti in relazione alle annualità 2003 e 2004;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., falsa applicazione del combinato
disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c)
del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione alla contestata
sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione;
che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini
di seguito indicati;
che la C.T.R. ha affermato la sussistenza, nella fattispecie, del
presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ritenendo che la
contribuente si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti negli anni 2003
e 2004, senza valutare le deduzioni svolte dalla ricorrente che,
sottolineando di aver espletato l’attività professionale di conduttrice
televisiva esclusivamente con la sua personale partecipazione ai
programmi televisivi e servendosi delle strutture messe a disposizione
dalla RAI, ha sostenuto, sulla base della documentazione in atti, di
non essersi avvalsa di una propria organizzazione, sia in termini di
beni strumentali, sia con riguardo al ricorso a personale dipendente,
usufruendo, per contro, solo delle prestazioni di professionisti esterni
(dottore commercialista, avvocati, società di consulenza
contrattuale);
che, in tal modo, il giudice di appello ha omesso di valutare se la
struttura organizzativa di supporto all’attività svolta dalla ricorrente

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tributaria la circostanza, ritenuta decisiva ai fini della ricorrenza del

fosse riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi,
se la professionista fosse o meno la responsabile dell’organizzazione;
che il quarto motivo, con il quale si sostiene che la definizione
automatica ex art. 9 I. n. 289 del 2002 non preclude il diritto al
rimborso in caso di inesistenza del presupposto impositivo, è
infondato, posto che, in tema di condono fiscale, la presentazione della
per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi
di asserito difetto del presupposto, giacché il condono – determinando
la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il
contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti
dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una
modalità di definizione «transattiva» della controversia, da cui
consegue il componimento delle opposte pretese e quindi
l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del fisco,
della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. n. 4566 del 2015);
che, in conclusione, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo
di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata
in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa
composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/05/2017.
Il Presidente

relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso

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