Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1690 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9396-2011 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA

SALAFIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE VALERIANO

BONIFACIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO DORE,

GIOVANNI DORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/12/2010 r.g.n. 366/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato DORE CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Cagliari del 23.10.2008 E.B., dipendente dal luglio 2002 della Fondazione “TEATRO LIRICO DI CAGLIARI”, inquadrata nel livello 2^ del CCNL di categoria con mansioni di addetto-stampa, agiva per l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nel superiore livello 1^ dal gennaio 2006, in ragione dell’esercizio di mansioni superiori e per la condanna della Fondazione al pagamento delle relative differenze di retribuzione (in complessivi Euro 6.997,20).

Il giudice del lavoro rigettava la domanda (sentenza nr. 919/2010 del 20.4.2010).

La Corte di Appello di Cagliari – con sentenza del 17.11-6.12.2010 – accoglieva l’appello di E.B. ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto dell’appellante all’inquadramento dal maggio 2006 nel livello primo del CCNL – area tecnico amministrativa, condannando il Teatro lirico di Cagliari al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal gennaio 2006.

La Corte territoriale premetteva che la lavoratrice dopo avere sostituito (fino al gennaio 2006) la responsabile dell’ufficio redazione, signora R., non era stata adibita alle precedenti mansioni di addetto-stampa ma alle diverse mansioni indicate in ricorso.

Tali mansioni non rientravano in quelle svolte dal lavoratore di concetto con autonomia operativa e decisionale, in esecuzione di specifiche direttive ma comportavano potestà di iniziativa e decisione discrezionale ed erano state svolte alle dirette dipendenze del Sovrintendente, come risultava dalla corrispondenza prodotta in giudizio.

La E. per i singoli spettacoli programmati aveva l’incarico di predisporre materiale pubblicitario nonchè i libretti di concerti ed opere liriche ed i cataloghi delle mostre d’arte che si svolgevano nei saloni del teatro: a tal fine incaricava le tipografie, intervenendo con suggerimenti e correzioni ed autorizzando infine la stampa; decideva liberamente il contenuto dei libretti e dei cataloghi.

Il materiale prodotto dimostrava la notevole conoscenza della materia derivante dal titolo di studio conseguito (laurea in musicologia).

La prova documentale attestava, dunque, l’espletamento di autonome attività specialistiche con libertà di iniziativa e discrezionalità di decisione, che la declaratoria contrattuale inquadrava nel livello primo.

Per la cassazione della sentenza ricorre la fondazione “TEATRO LIRICO DI CAGLIARI”, articolando tre motivi.

Resiste con controricorso E.B., illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la fondazione ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 nonchè omessa e contraddittoria motivazione.

Ha esposto che la Corte di merito aveva ammesso erroneamente documenti nuovi e basato su di essi la propria decisione sebbene tali documenti non fossero indispensabili (e neppure utili) alla decisione.

In particolare, la mail dell’11.6.2009 era una mera ipotesi di passaggio di livello e non era riferibile al pregresso esercizio di mansioni superiori.

Il giudice dell’appello non aveva tenuto conto della mancata accettazione del contraddittorio sulle nuove circostanze di fatto e sulle nuove prove nè aveva preso posizione sul punto, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Sotto il profilo del vizio della motivazione, si osserva che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione vigente ratione temporis (risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il termine “fatto” non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico – naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Nella fattispecie di causa il denunziato vizio della motivazione si riferisce alla pretesa inammissibilità delle nuove produzioni e non anche ad una “quaestio facti”.

Quanto al vizio di violazione dell’art. 437 c.p.c., è preclusivo il rilievo che il giudice dell’appello non ha fatto riferimento nella decisione alla mail dell’11.6.2009 di cui si lamenta la tardiva produzione ma, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, ha qualificato come superiori le mansioni allegate in ricorso, in quanto non contestate e supportate dal materiale grafico prodotto a campione.

Il vizio prospettato è dunque ininfluente ai fini della cassazione della sentenza, con conseguente difetto di interesse della parte ricorrente all’esame della censura.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha assunto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa e contraddittoria motivazione in punto di valutazione del contenuto delle memoria difensive nonchè -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., n. 3.

Ha esposto che in nessun atto essa aveva dato per pacifiche le circostanze allegate dalla lavoratrice; piuttosto aveva assunto che le mansioni erano in astratto inidonee a sorreggere il petitum.

Ha dedotto che la contestazione della natura direttiva dell’incarico affidato assumeva rilevanza anche in termini di contestazione delle mansioni ed ha lamentato la mancanza di motivazione quanto alla affermazione di una condotta processuale di non-contestazione.

La Corte di merito aveva assunto che le pubblicazioni curate dalla E. fossero frutto della sua esclusiva attività pur in presenza di espresse contestazioni al riguardo. Era pacifico, piuttosto, che la lavoratrice svolgesse la propria attività all’interno dell’ufficio di redazione secondo le direttive del proprio superiore e i “consigli” del sovrintendente.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui la fondazione ricorrente assume di avere espressamente contestato che le pubblicazioni fossero frutto della sola attività della lavoratrice ed, altresì, che fosse pacifico il fatto che ella svolgeva la propria attività secondo le direttive del superiore.

Sia sul primo che sul secondo punto il motivo difetta di specificità perchè non indica attraverso quale atto processuale ed in quali forme sarebbe stata espressa la contestazione nè da quali atti di causa risulterebbe come circostanza pacifica la sottoposizione della E. alle direttive di un dipendente sovraordinato.

Per adempiere all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto rilevante degli atti processuali a fondamento del motivo o provvedere alla loro localizzazione (curando poi il deposito, a pena di improcedibilità, degli stessi atti ex art. 369 c.p.c., n. 4).

Il motivo è infondato nella parte in cui assume che la contestazione svolta in memoria difensiva circa la natura direttiva delle attribuzioni della E. comportava anche la contestazione delle mansioni.

La non-contestazione, che costituisce elemento di prova dei fatti liberamente valutabile, si riferisce,infatti, ai fatti materiali da provare e non alla valutazione, rimessa al giudicante, di quegli stessi fatti.

Il fatto costitutivo del diritto all’inquadramento superiore, oggetto di causa, si sostanzia:

– 1) nell’esercizio di determinate mansioni

– 2) nella previsione delle stesse mansioni in un livello delle declaratorie contrattuali superiore a quello in cui il lavoratore è inquadrato.

La non contestazione può pertanto investire:

– l’effettivo svolgimento delle mansioni;

– ovvero il contenuto delle declaratorie contrattuali applicabili.

La fondazione ricorrente non assume di avere contestato le une o le altre ma “la natura direttiva delle mansioni”.

Non si tratta, allora, della contestazione di un fatto ma di una condotta di mera resistenza alla altrui pretesa, non contestati i fatti, come correttamente ha ritenuto il giudice del merito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e del contratto collettivo nazionale di categoria nonchè omessa e contraddittoria motivazione.

Ha esposto che la Corte di merito aveva erroneamente applicato l’art. 2103 c.c. nonostante la mancanza di prove.

Ha dedotto che le mansioni – ancorchè in ipotesi provate – erano comunque coerenti al livello di inquadramento in essere, livello 2^ del CCNL di categoria, che prevedeva mansioni connotate da autonomia operativa e decisionale.

Il superiore livello 1^ attribuito prevedeva, invece, autonomia direttiva, specialistica e connessa alla conduzione di un reparto di notevole rilievo, come dalle declaratorie contrattuali trascritte in ricorso.

Attesa la presenza della dr. R., che dirigeva l’ufficio, la E. aveva al più la posizione di “tecnico vice responsabile di un reparto”; era carente il requisito della autonomia di iniziativa, propria del livello primo, essendo ravvisabile soltanto una autonomia decisionale ed operativa, caratteristica del livello secondo.

Il motivo è improcedibile in punto di dedotta violazione delle disposizioni del contratto collettivo, in ragione del mancato deposito del testo integrale dello stesso contratto. Quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo, la deduzione della violazione deve essere accompagnata dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass. SU nr. 20075/2009) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile (Cass. SU nr. 25038/2013).

A tali oneri la fondazione ricorrente non ha adempiuto.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2103 c.c., la denunzia è inammissibile perchè per come proposta non attiene alla interpretazione ed applicazione della norma ma all’ apprezzamento dei fatti da parte della Corte territoriale; tale accertamento, esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le censure articolate sotto il profilo del vizio di motivazione sono parimenti inammissibili. La parte ricorrente – piuttosto che dedurre il mancato, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto materiale decisivo – censura la valutazione dei fatti operata dal giudice del merito e con ciò devolve a questa Corte un non-consentito esame di merito piuttosto che di legittimità.

I fatti introdotti con il motivo – ovvero la supremazia gerarchica della R. e la mancanza nella E. del potere di iniziativa – sono stati esaminati ed esclusi dal giudice del merito con statuizione adeguatamente motivata.

Si legge, infatti, in sentenza: “Tali mansioni sono state svolte non sotto la supremazia gerarchica di R. ma alle dirette dipendenze del sovrintendente come risulta dalla corrispondenza prodotta in giudizio”.

Ed ancora, sulla base della previa ricognizione della attività svolta dalla E.: “Esiste ampia prova documentale che le mansioni svolte dall’appellante comportavano l’espletamento di autonome attività specialistiche con libertà di iniziativa…”.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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