Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 169 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23382-2011 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

R.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

O. LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati UGO SGUEGLIA,

ANDREA SGUEGLIA che la rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5099/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2011 R.G.N. 8964/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato SGUEGLIA UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5099/11, ha respinto l’appello del Ministero degli Affari Esteri avverso la sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da R.C., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione transitata nei ruoli del M.A.E., aveva dichiarato il diritto della ricorrente a vedere dichiarato non riassorbibile l’assegno ad personam e il diritto alla computabilità nello stesso assegno della “retribuzione professionale docenti”. Per l’effetto, il giudice di prime cure aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 1 ottobre 2004 e a restituire le somme trattenute sullo stipendio mensile a titolo di recupero di un indebito quantificato in complessivi Euro 12.744,98.

2 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M.A.E. sulla base di due motivi. Ha resistito con tempestivo controricorso R.C..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo di ricorso il M.A.E. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 30, della L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 1, lett. a) e c), della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, e del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, dell’art. 1406 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.c., comma 1, n. 5. Rileva l’errore commesso dalla Corte territoriale nel richiamare la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, applicabile nella diversa ipotesi dei passaggi di carriera.

1.2 – Con il secondo motivo di ricorso il M.A.E. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 30, della L. n. 246 del 2005, art. 16, comma 1, lett. a) e c) della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 e del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, dell’art. 1406 c.c., dell’art. 7 CCNL comparto Scuola del 15.3.2001 e art. 50 CCCNL comparto Scuola del 26.5.1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.c., comma 1, n. 5. Rileva parte ricorrente che non poteva essere inclusa nell’assegno la “retribuzione professionale docenti”, trattandosi di un compenso di natura accessoria che presuppone l’effettiva prestazione della attività didattica.

2 – Le questioni che vengono qui in rilievo sono state esaminate da questa Corte con più sentenze, pronunciate all’udienza del 16 ottobre 2014 (nn. da 24724 a 24726, da 24729 a 24731, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246), nonchè numerose altre decise all’udienza del 2 marzo 2016 (nn. da 8575 a 8582, da 8612 a 8616, 9309 e 9310, 9487 e 9488, 9762 e 9763, da 9762 a 9764, 9916 e 9917, 10063), tutte relative al trattamento economico e giuridico spettante ai dipendenti del comparto scuola immessi nei ruoli del M.A.E. a seguito delle procedure di mobilità volontaria D.Lgs n. 165 del 2001, ex art. 30, espletate in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 246 del 2005.

3. Con le richiamate pronunce si è stabilito, in sintesi, che:

a) il “passaggio diretto”, di cui al D.Lgs n. 165 del 2001, art. 30, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all’istituto civilistico della cessione del contratto, sicchè detto passaggio è caratterizzato dalla conservazione della anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza;

b) la L. n. 246 del 2005, art. 16, non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore;

c) il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita;

d) secondo le previsioni del CCNL del comparto scuola la retribuzione professionale docenti costituisce un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, e va quindi incluso nell’assegno personale, non potendo la esclusione essere giustificata dal rilievo che il compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente;

e) in caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.

4. Gli scritti difensivi delle parti non prospettato argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va dato continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

5 – La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto sopra indicati quanto al capo avente ad oggetto l’inclusione nell’assegno ad personam della retribuzione professionale docente. La pronuncia si pone, invece, in contrasto con il principio di diritto richiamato alla lettera e) del punto 3, nella parte in cui afferma la non riassorbibilità dell’assegno personale.

6 – Va quindi accolto il primo motivo e rigettato il secondo. La necessità di ulteriori accertamenti in fatto impone la cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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