Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16899 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. III, 15/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38365/2019 proposto da:

Z.Y., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACCHIAVELLI 50

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PREZIOSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3628/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad un solo motivo, Z.Y., cittadina (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma, resa pubblica il 30 maggio 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale riteneva l’appello inammissibile per essere le doglianze generiche, in violazione dell’art. 342 c.p.c., non avendo la richiedente richiamato e, quindi, censurate le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione con la quale aveva reputato inattendibile la vicenda narrata e, quindi, escluso il “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e una situazione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato a ritenere generico il gravame avverso il rigetto delle richieste forme di protezione internazionale e umanitaria, avendo essa richiedente, con l’atto di appello (p. da 3 a 10), contestato specificamente la decisione di primo grado.

2. – Il motivo è ammissibile e fondato.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. n. 8069/2016). Con l’ulteriore precisazione che l’esercizio del predetto potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in forza dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, (Cass. n. 22880/2017).

Nella specie, la ricorrente ha assolto l’anzidetto onere di specificazione, avendo indicato anche il punto dove si rinvengono le censure mosse con l’atto di appello alla decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione umanitaria.

A tal riguardo, il gravame risulta sufficientemente specifico e tale, comunque, da palesarsi rispondente al paradigma legale di cui all’art. 342 c.p.c., avendo l’appellante riportato la motivazione del giudice di primo grado sul profilo della credibilità del narrato (evidenziando la documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni) e censurato direttamente la carente motivazione in punto di riconoscimento della protezione umanitaria (rimarcando l’assenza della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza).

Ha, dunque, errato la Corte territoriale nel non delibare nel merito il proposto appello.

3. – Va, dunque, accolto il ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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